Rinnovazione della notifica e sospensione feriale nei giudizi di opposizione (Cass. civ. Sez. III n. 2632 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi non trova applicazione la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969. Pertanto, il termine perentorio assegnato dal giudice per la rinnovazione della notifica decorre senza soluzione di continuità, senza sospensione nel periodo feriale. Il ricorso la cui notifica sia stata rinnovata oltre la scadenza di detto termine è inammissibile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La nullità della notifica effettuata nei confronti del procuratore costituito del soggetto originariamente intimato, anziché del diverso soggetto subentrato, non è sanata dalla notifica tardiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, con sentenza depositata il 16.11.2021, aveva rigettato l’opposizione proposta dalla ricorrente avverso la cartella esattoriale con cui le era stata intimata la restituzione di una somma erogata a titolo di finanziamento pubblico, poi revocato con decreto ministeriale.
Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Con una precedente ordinanza interlocutoria, la Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso, in quanto effettuata nei confronti del procuratore costituito della società originariamente intimata anziché di Agenzia delle Entrate-Riscossione, e ha assegnato alla ricorrente il termine perentorio per la rinnovazione. La questione centrale diviene quindi quella del rispetto di tale termine.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina partitamente i motivi, perché rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso. Il punto di partenza è il termine perentorio di sessanta giorni assegnato con l’ordinanza interlocutoria per provvedere alla rinnovazione della notifica, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.
Il Collegio si sofferma sulla natura della controversia. Trattandosi di opposizione agli atti esecutivi — come del resto statuito dal giudice di merito — non opera la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 742/1969. La Corte richiama sul punto un proprio precedente (Cass. n. 13797/2022), confermando che il periodo feriale non incide sul decorso del termine.
Su questa base, la rinnovazione avrebbe dovuto essere effettuata entro sessanta giorni dalla comunicazione, senza computare la sospensione. La rinnovazione della notifica nei confronti di AdER è invece intervenuta in data 23.10.2023, quindi oltre la scadenza del termine. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine perentorio ex art. 291 c.p.c., secondo una lettura già affermata dalla Corte (Cass. n. 9097/2019).
La decisione non si discosta dall’orientamento consolidato: la parte che non ottemperi alla rinnovazione nel termine assegnato non può invocare la sospensione feriale per recuperare un termine ormai scaduto. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e nulla è disposto sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.
Nota della Redazione
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