Compensazione volontaria e onere della prova del preteso accordo sul versante datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8403 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di eccezione di compensazione, grava sulla parte che la propone l’onere di provare l’esistenza dell’accordo compensativo, trattandosi di fatto costitutivo dell’eccezione. La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile in cassazione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. qualora il giudice di merito abbia ritenuto la prova inammissibile per genericità, vertendo su capi valutativi, e la relativa statuizione sia incensurabile. Il richiamo a elementi indiziari, quali le buste paga e l’assenza di procedimenti disciplinari, può integrare ulteriori ragioni di conferma dell’insussistenza dell’accordo, senza determinare un’inversione dell’onere probatorio.

Il Fatto

Un lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti della datrice di lavoro, anche quale accomandataria della società cessata, per il pagamento delle ultime mensilità e del TFR. Il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando prescritti i crediti per le mensilità ma ritenendo infondata l’eccezione di compensazione del TFR con il preteso controcredito datoriale per l’inadempimento del lavoratore, consistito in un mese di assenza annuale a titolo di ferie non spettanti.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, non ravvisando la prova di un accordo compensativo tra le parti. La datrice di lavoro proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso sono trattati congiuntamente. La ricorrente deduceva la violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e degli artt. 1252, 1460, 2041, 2043 e 2697 c.c., censurando la sentenza d’appello per aver escluso l’inadempimento del lavoratore e ritenuto non provato l’accordo compensativo. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure infondate.

La Corte ha precisato che la mancata ammissione della prova testimoniale non è censurabile in sede di legittimità per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto la prima violazione ricorre solo quando il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, mentre la seconda quando ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove. La statuizione sulla inammissibilità della prova, vertente su capi generici e valutativi, è stata ritenuta incensurabile, con conseguente fondatezza della statuizione sull’insussistenza dell’accordo compensativo per difetto di prova.

Con riferimento al richiamo alle buste paga e alla mancanza di procedimenti disciplinari, la Corte ha chiarito che questi elementi costituiscono ulteriori ragioni rafforzative per confutare l’esistenza dell’accordo, senza alcuna violazione dell’art. 2697 c.c., atteso che l’onere probatorio era stato correttamente addossato alla parte datoriale.

La Corte ha infine escluso il vizio di nullità della sentenza per carenza motivazionale in ordine al computo del TFR per i periodi di assenza, trattandosi di motivo connesso al precedente e infondato, poiché i periodi erano da considerare lavorativi e regolarmente retribuiti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con nulla per le spese per la contumacia del lavoratore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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