Il verbale ispettivo non è confessione ma prova liberamente apprezzabile e legittima l’inquadramento in mansioni superiori (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18838 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro nel corso di un accesso ispettivo e confluite nel relativo verbale di accertamento non integra una confessione stragiudiziale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice di merito, suscettibile di assurgere a contributo probatorio rilevante, anche da sola, per la dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori rispetto all’inquadramento contrattuale. L’ampiezza e le caratteristiche oggettive dell’azienda (estensione del fondo, numero di piante) possono costituire coerente elemento di riscontro delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, rendendo implausibile la tesi difensiva alternativa. In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non è prospettabile e, comunque, la censura deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta esistente e la sua decisività, non essendo riconducibile al vizio la contestazione dell’interpretazione di un documento o di una memoria difensiva.
Il Fatto
A seguito di un accesso ispettivo, l’INPS contestava al datore di lavoro l’erroneo inquadramento del personale assunto dal 2004 al 2009 come operai agricoli a tempo determinato in livelli e aree inferiori rispetto alle mansioni effettivamente svolte, con conseguente recupero di contributi e retribuzioni. Il datore di lavoro proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento e la successiva ingiunzione di pagamento, sostenendo la regolarità dell’inquadramento e la natura non confessoria delle proprie dichiarazioni rese in sede ispettiva nella quale aveva riferito che gli operai si occupavano anche della potatura degli alberi e della raccolta dei frutti.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Napoli confermava la decisione, ritenendo dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori sulla base delle dichiarazioni spontanee rese dal datore di lavoro, della loro coerenza con l’estensione dell’azienda e della scarsa attendibilità dei testi escussi, legati da vincolo di soggezione. Il datore di lavoro ricorreva per cassazione con otto motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha anzitutto chiarito che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in sede di visita ispettiva non ha valore di confessione stragiudiziale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice, che può attribuirle rilevanza anche assorbente. Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, legittima la decisione di merito che abbia fondato il proprio convincimento proprio su quelle dichiarazioni, coerenti con l’estensione e le caratteristiche oggettive dell’azienda (nove ettari con oltre cento alberi da frutta), rispetto alle quali la tesi difensiva alternativa risultava implausibile.
Quanto al primo e al quinto motivo, la Corte ha rilevato che, versandosi in ipotesi di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è prospettabile. La censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, deve essere strutturata come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia carattere decisivo: requisiti non rispettati laddove si contesta la non condivisa interpretazione del verbale ispettivo o la mancata valutazione di una tesi difensiva, che non costituisce fatto decisivo.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2697 cod. civ., è stato respinto perché la Corte di merito ha proceduto all’accertamento del fatto controverso senza applicare la regola di giudizio sull’onere della prova, avendo ritenuto dimostrato lo svolgimento delle mansioni superiori in base alle dichiarazioni rese in sede ispettiva e alla loro coerenza con le caratteristiche oggettive dell’azienda. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili: il primo perché riferito all’interpretazione della norma da parte degli ispettori e non alla statuizione della sentenza, il secondo per difetto di specificità, non essendo stati riportati, neppure in stralcio, la decisione di primo grado e l’atto di appello.
Il sesto motivo, sulla mancata ammissione di prove, è stato respinto rilevando che la parte non aveva denunciato una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi richiesti, non essendo stato attinto elementi di riscontro da prove assunte d’ufficio. Quanto al settimo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza, incentrata sul contenuto del verbale ispettivo, non si confrontava con il decisum che aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori. L’ottavo motivo è stato infine respinto con le stesse considerazioni svolte per il secondo, ribadendo che la mancata attività istruttoria era conseguenza della ritenuta sufficienza degli elementi probatori acquisiti.
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Nota della Redazione
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