Fideiussione: il disconoscimento specifico esclude il riconoscimento della firma (Cass. civ. Sez. III n. 23875/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della sottoscrizione ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. deve essere formulato in modo specifico, chiaro e inequivoco, mediante espressa negazione della propria firma o dichiarazione di non riconoscerla come propria. Quando la parte affermi già nell’atto introduttivo di non avere sottoscritto le fideiussioni e chieda l’accertamento dell’apocrifia delle firme, tale condotta integra una contestazione diretta della riferibilità soggettiva delle sottoscrizioni ed esclude il loro riconoscimento. Il giudice deve valutare il contenuto complessivo delle difese e non può arrestarsi alla sola esigenza formale di una nuova dichiarazione di disconoscimento.
Il Fatto
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società debitrice principale e di due fideiussori. Una delle garanti proponeva opposizione sostenendo, tra l’altro, di non avere sottoscritto le fideiussioni poste a fondamento della pretesa e chiedendo espressamente l’accertamento dell’apocrifia delle sottoscrizioni. Nel corso dell’istruttoria venivano prodotti gli originali dei documenti.
Il Tribunale rigettava l’opposizione ritenendo che le firme non fossero state efficacemente disconosciute. La Corte d’Appello confermava la decisione, reputando necessario un nuovo formale disconoscimento dopo la produzione degli originali. La fideiussora ricorreva quindi per cassazione denunciando la violazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. e dell’art. 2719 c.c.
La Motivazione della Corte
La Cassazione giudica il motivo manifestamente fondato. Richiama anzitutto il principio secondo cui il disconoscimento deve essere specifico e inequivoco: non sono sufficienti formule generiche, ma occorre che la parte neghi espressamente la propria sottoscrizione o dichiari di non riconoscerla. La Corte richiama sul punto Cass. n. 16369/2021, Cass. n. 27436/2020 e Cass. n. 22871/2019.
La Corte ricorda anche l’orientamento secondo cui, se una scrittura è inizialmente prodotta in copia e successivamente viene depositato l’originale, il disconoscimento deve essere reiterato con riferimento a quest’ultimo. Tale principio risulta affermato, tra le altre, da Cass. n. 7340/2022, Cass. n. 39440/2021 e Cass. n. 16784/2014.
Nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente aveva assunto fin dall’opposizione una posizione incompatibile con qualsiasi riconoscimento della firma. Aveva infatti dichiarato espressamente di non avere sottoscritto le fideiussioni e aveva proposto una domanda diretta ad accertare la non autenticità delle sottoscrizioni. Per la Cassazione, tale condotta integrava una contestazione immediata e specifica della riferibilità soggettiva delle firme.
La Corte d’Appello aveva quindi errato nel limitarsi ad affermare la necessità di un nuovo disconoscimento dopo la produzione degli originali, senza confrontarsi con il complessivo contenuto delle difese già svolte e con la domanda di accertamento dell’apocrifia. Dalla sentenza impugnata non risultavano, inoltre, comportamenti successivi incompatibili con la persistente contestazione delle firme.
La Cassazione accoglie pertanto l’unico motivo, cassa la decisione e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame applicando il principio indicato.
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