Interpretazione delle convenzioni di attraversamento autostradale tra criteri ermeneutici e integrazione del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 7446 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Corte di Cassazione afferma che, in tema di convenzioni relative a interferenze di metanodotti con la rete autostradale, l’interpretazione di ciascuna convenzione deve avvenire secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 c.c., con riferimento al dato testuale e alla normativa ratione temporis applicabile alla data di sottoscrizione della singola convenzione. L’estensione retroattiva di una clausola contenuta in una convenzione successiva, relativa a un diverso e distinto attraversamento, non è consentita ove manchi la configurabilità di un vero e proprio negozio di accertamento, caratterizzato dall’identità di oggetto e dalla manifestazione espressa della volontà di eliminare una pregressa incertezza. Qualora il dato testuale non sia sufficiente, il giudice deve fare ricorso all’integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c., applicando la normativa vigente al momento della stipulazione delle singole convenzioni.
Il Fatto
La società concessionaria autostradale, premettendo di aver anticipato le somme relative alla risoluzione di quattro interferenze di metanodotti con la rete autostradale nel corso dei lavori di ampliamento dell’autostrada A14, chiedeva la condanna dell’operatore della rete del gas alla restituzione di quanto versato, in conformità alla disciplina vigente e agli accordi negoziali. L’operatore della rete del gas eccepiva l’inapplicabilità delle invocate disposizioni legali e negoziali, atteso che i lavori avevano interessato impianti posti nella cosiddetta fascia di rispetto, esterna alla sede stradale, articolando altresì domanda riconvenzionale. Il Tribunale accoglieva la domanda di parte attrice e rigettava la riconvenzionale. La Corte d’Appello, nel rigettare il gravame, riteneva corretta l’interpretazione del primo giudice, secondo cui, in virtù delle quattro convenzioni intercorse tra le parti negli anni 1976, 1980, 1985 e 1997, l’operatore della rete del gas era tenuto a eseguire a proprie spese le modificazioni e gli spostamenti delle opere che costituivano l’attraversamento, da intendersi riferito anche alla fascia di rispetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel valutare i primi nove motivi di ricorso, concernenti la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, ha ritenuto fondate le censure. È stata ravvisata la violazione dell’art. 1362 c.c. nell’avere la Corte territoriale considerato le quattro convenzioni, relative alla costituzione di distinte servitù, come un unico contratto, valorizzando in funzione integrativa il comportamento tenuto molti anni dopo e in un contesto normativo mutato con la sottoscrizione della convenzione del 1997, relativa a una specifica e distinta interferenza. L’operazione ermeneutica, secondo la Corte, non può superare il confine tra la ricostruzione della volontà effettiva delle parti e la surrettizia modifica dei precedenti accordi tramite comportamenti successivi antitetici.
La S.C. ha inoltre escluso che la clausola dell’art. 9 della convenzione del 1997 potesse essere interpretata come contenente l’interpretazione autentica degli articoli 7 delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985. Per attribuire tale efficacia retroattiva, sarebbe stata necessaria la configurabilità di un negozio di accertamento, caratterizzato dall’identità di oggetto rispetto alle convenzioni precedenti e dalla manifestazione espressa della volontà di eliminare l’incertezza su una situazione giuridica preesistente. Nella specie, tale negozio non era configurabile, poiché la convenzione del 1997 aveva un oggetto distinto e non conteneva alcuna espressa manifestazione di volontà in tal senso, essendo peraltro la richiesta di ampliamento del concessionario risalente al 2008, oltre dieci anni dopo la firma di quella convenzione.
Con riferimento all’art. 1363 c.c. e all’art. 1364 c.c., la Corte ha rilevato che le clausole delle convenzioni del 1976, 1980 e 1985 andavano interpretate le une per mezzo delle altre, considerando che il concessionario operava per regolare gli attraversamenti dell’area demaniale e i costi inerenti allo spostamento della rete ricadente su quell’area, e non per regolare i costi degli spostamenti ricadenti sulla proprietà privata nella zona di rispetto. L’espressione “attraversamento”, per quanto generale, non poteva quindi essere estesa fino a ricomprendere le opere ricadenti nella fascia di rispetto. È stata altresì ravvisata la violazione dell’art. 1371 c.c., per non avere l’operazione interpretativa realizzato l’equo contemperamento degli interessi delle parti, sbilanciando le convenzioni a favore del concessionario.
La Corte ha invece dichiarato infondate le censure riguardanti la violazione della normativa di settore, ritenendo correttamente che la ripartizione degli oneri economici fosse rimessa alle singole convenzioni pattuite, negando l’esistenza di norme inderogabili. Il decimo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto la statuizione impugnata era sorretta da una doppia ratio decidendi e il motivo ne censurava una sola. La Corte ha quindi accolto il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale, ove non ritenga sufficiente il dato testuale, dovrà fare ricorso all’integrazione delle convenzioni ex art. 1374 c.c., applicando la normativa vigente alla data di sottoscrizione delle singole convenzioni.
Nota della Redazione
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