La revoca automatica della patente è costituzionalmente legittima nell’omicidio stradale aggravato da stupefacenti (Cass. pen. n. 11788 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada in caso di condanna per omicidio stradale aggravato perché commesso in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, è costituzionalmente legittima anche quando sia stata riconosciuta l’attenuante del concorso colposo della persona offesa di cui all’art. 589-bis, settimo comma, cod. pen. La condotta di guida sotto l’effetto di stupefacenti integra un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, sicché l’automatismo sanzionatorio non è irragionevole né sproporzionato rispetto ai principi di cui agli artt. 3 e 27 Cost. La questione relativa alla durata del divieto di conseguire una nuova patente è estranea al perimetro dell’incidente di esecuzione, essendo sindacabile unicamente nel procedimento amministrativo.
Il Fatto
Il condannato, giudicato responsabile di omicidio stradale aggravato ai sensi dell’art. 589-bis, primo e secondo comma, cod. pen. per aver guidato in stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’attenuante del concorso colposo della persona offesa e le attenuanti generiche, era stato condannato a due anni di reclusione con la revoca della patente di guida. Divenuta irrevocabile la sentenza, il Prefetto aveva disposto la revoca della patente in esecuzione della condanna. Il condannato proponeva incidente di esecuzione ex artt. 670 e 673 cod. proc. pen. per ottenere la disapplicazione della sanzione amministrativa o, in subordine, la sostituzione con la sospensione della patente, invocando i principi espressi dalla Corte costituzionale n. 88 del 2019. Il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza, ritenendo la sanzione doverosamente applicata in ragione della già valutata legittimità costituzionale della più afflittiva previsione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha in primo luogo esaminato l’ammissibilità dell’incidente di esecuzione, richiamando le Sezioni Unite n. 38809 del 2022 in tema di illegalità della pena. La denuncia dell’illegalità della sanzione, prescindendo dalla fondatezza, consente e impone l’intervento del giudice dell’esecuzione in qualunque momento, poiché la pena illegale è quella non prevista dall’ordinamento, oltre i limiti legali o più grave per genere e specie; il suo rilievo prevale sul giudicato sostanziale. Ciò posto, la questione è stata ritenuta consentita ed esaminata nel merito ex artt. 666 e 673 cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha ripercorso la giurisprudenza costituzionale in materia. La sentenza n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 222, comma 2, cod. strada solo nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di disporre la sospensione in luogo della revoca della patente per le ipotesi non aggravate. La Corte costituzionale ha esplicitamente giustificato l’automatismo sanzionatorio per le violazioni più gravi, quali la guida in stato di alterazione da stupefacenti, considerata condotta altamente pericolosa per la vita e l’incolumità delle persone. Con la successiva sentenza n. 194 del 2023, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l aggravata dall’aver provocato un incidente, è stata verificata la compatibilità costituzionale della sanzione rigida rispetto ai principi di uguaglianza, proporzionalità e individualizzazione.
La Corte ha quindi concluso per la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. La positiva verifica di compatibilità costituzionale operata per lo stato di ebbrezza alcolica abbraccia, per ovvie ragioni, anche lo stato di alterazione derivante dall’assunzione di stupefacenti. Il tertium comparationis invocato, costituito dall’omicidio stradale non aggravato, non è utilmente invocabile poiché la diversità di disciplina corrisponde a situazioni non assimilabili. Quanto alla durata del divieto di conseguire la nuova patente, la questione è stata ritenuta estranea all’incidente di esecuzione, essendo semmai sindacabile nel procedimento amministrativo dinanzi al giudice competente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione
- Art. 670 c.p.p. – Questioni sul titolo esecutivo
- Art. 673 c.p.p. – Revoca della sentenza per abolizione del reato