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Accertamento alcolemico: l’intervallo di tempo non priva il test di valenza dimostrativa (Cass. pen. n. 18010 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa, non integrando circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento. Il decorso del tempo è inevitabile e non incide di per sé sulla validità del rilevamento, mentre le tempistiche di assorbimento e smaltimento dell’alcol non sono dati determinabili in astratto, variando da soggetto a soggetto. La mancata risposta del giudice di appello ad un motivo di gravame non comporta l’annullamento della sentenza quando la censura non sarebbe stata suscettibile di accoglimento, come nel caso di deduzione di un mero errore materiale della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992 per aver guidato in stato di ebbrezza, accertato tramite etilometro con un tasso alcolemico di 1,70 g/l alla prima prova e 1,81 g/l alla seconda, cagionando un incidente stradale. La sentenza aveva altresì disposto la revoca della patente e la confisca dell’autovettura.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: il vizio di motivazione per la mancata replica alla censura relativa all’erronea indicazione, nella sentenza di primo grado, della sua assenza dal processo nonostante la partecipazione alle udienze; la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova dello stato di ebbrezza, evidenziando l’intervallo di oltre un’ora tra il sinistro e il test e l’aumento di 0,11 g/l tra le due prove; il vizio di motivazione circa l’inverosimiglianza dell’ipotesi di assunzione di alcol dopo il sinistro; il vizio di motivazione sulla confisca del veicolo, asseritamente di proprietà del padre.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i quattro motivi. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui il mancato esame di un motivo di appello non comporta l’annullamento quando la censura non sarebbe stata astrattamente suscettibile di accoglimento, precisando che la dedotta erronea indicazione dell’assenza dell’imputato integrava al più un mero errore materiale, non dedotto nei termini di una nullità, e che il giudice di appello può correggere il percorso argomentativo della sentenza di primo grado.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui, in presenza di un accertamento strumentale conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dimostrare circostanze che privino quell’accertamento di valenza dimostrativa, non integrando tale circostanza il solo intervallo temporale. Ha inoltre precisato che le tempistiche di assorbimento e smaltimento dell’alcol, pur basate sulla “curva di Widmark”, variano da soggetto a soggetto e non sono determinabili in astratto, sicché il ricorrente, contrapponendo osservazioni sulla sola curva di assorbimento, non ha assolto l’onere di allegazione su di lui gravante.

La Corte ha considerato immune da censure la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato i plurimi sintomi di ebbrezza constatati dagli operanti e le modalità del sinistro, verificatosi su un tratto rettilineo in assenza di ostacoli e in regolari condizioni, quali elementi indiziari confermativi. Ha infine ritenuto il terzo motivo inammissibile per aspecificità, avendo il ricorrente riproposto genericamente la plausibilità della versione difensiva senza scardinare la tenuta logica del percorso argomentativo, e il quarto motivo del pari inammissibile per essere la questione della confisca stata sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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