| 

La causalità della colpa e la manomissione della cintura quale concausa (Cass. pen. n. 11757 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, l’accertamento del nesso causale richiede la verifica della “causalità della colpa”, ossia che la condotta abbia introdotto il fattore di rischio poi concretizzatosi nell’evento, secondo il giudizio controfattuale di alta probabilità logica. La condotta colposa della vittima, come la manomissione della cintura di sicurezza, non integra una causa sopravvenuta idonea a escludere il rapporto causale quando il processo causale non è del tutto autonomo, ma si innesta su quello avviato dall’agente; essa può, invece, assumere rilievo come concausa, ai fini dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. È inammissibile per genericità la censura che si limiti a ipotizzare l’interruzione del nesso causale senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la condanna dell’imputata per il reato di omicidio stradale (art. 589-bis cod. pen.), riconosciute le attenuanti generiche e quella di cui al comma 7 dello stesso articolo, alla pena di mesi 6 di reclusione. La vicenda traeva origine da un incidente stradale verificatosi su una strada extraurbana caratterizzata da avvallamenti, ove l’imputata, alla guida della propria autovettura, aveva invaso la semicarreggiata opposta, collidendo con il veicolo della vittima, deceduta sul colpo. Avverso la sentenza d’appello, l’imputata proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rigettando entrambi i motivi. Quanto al primo motivo, avente ad oggetto l’affermazione di responsabilità, la Corte ha rammentato che la ricostruzione della dinamica di un sinistro è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in legittimità solo per vizi di motivazione. Nel caso di specie, la motivazione impugnata era esente da censure, avendo correttamente individuato la regola cautelare violata nell’art. 141 d.lgs. n. 285/1992, per non avere la conducente moderato la velocità in relazione alle condizioni del manto stradale, evidentemente percepibili. La censura è stata ritenuta generica, non confrontandosi con il passaggio argomentativo della sentenza impugnata e non ancorando a riscontri probatori l’assunto della non visibilità delle sconnessioni.

Il secondo motivo, relativo alla dedotta interruzione del nesso causale per la manomissione della cintura di sicurezza da parte della vittima e per il presunto utilizzo del telefono cellulare, è stato parimenti ritenuto inammissibile. La Corte ha ribadito il principio della “causalità umana”, richiedendo per l’imputazione oggettiva dell’evento sia l’elemento positivo (la condotta quale fattore causale del risultato) sia quello negativo (l’assenza di fattori eccezionali). Ha quindi richiamato i propri precedenti in tema di causalità della colpa, precisando che occorre accertare se la regola cautelare violata fosse volta a scongiurare l’evento verificatosi e se il comportamento alternativo lecito sarebbe valso a evitarlo.

Con riferimento alla manomissione della cintura, i giudici di merito avevano riconosciuto l’incidenza causale di tale condotta rispetto all’evento, ma l’avevano correttamente qualificata come concausa ai fini dell’attenuante speciale, non già come fattore autonomo sufficiente a determinare l’evento. La Corte ha condiviso tale percorso, osservando come la manomissione non avrebbe avuto rilievo senza la collisione determinata dalla condotta di guida dell’imputata. L’utilizzo del telefono, invece, era rimasto una mera ipotesi difensiva, priva di dimostrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *