La diffida ex art. 13 d.lgs. n. 124/2004 sospende la decadenza e il verbale ispettivo interrompe la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13020 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 689/1981 decorre non dal momento in cui l’autorità acquisisce il fatto nella sua materialità, bensì da quello in cui, completata l’attività istruttoria, l’amministrazione abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per la verifica dell’esistenza della violazione, comprendendo anche la fase di individuazione dei soggetti responsabili. La notifica della diffida ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, unitamente al verbale di ispezione, sospende il decorso del termine di decadenza. La prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 è interrotta dalla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento, atto che manifesta la pretesa sanzionatoria dell’amministrazione e vale a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.
Il Fatto
La Corte d’appello di Firenze confermava le ordinanze-ingiunzione con cui l’Ispettorato del lavoro aveva irrogato sanzioni a carico di alcuni amministratori di una società e della società stessa, quale responsabile solidale. L’accertamento riguardava l’impiego di lavoratori qualificati come collaboratori autonomi ma ritenuti, all’esito dell’ispezione, lavoratori subordinati. Gli amministratori, avvicendatisi nel tempo, proponevano opposizione ex legge n. 689/1981, deducendo l’intervenuta prescrizione delle sanzioni e la maturata decadenza dal potere di contestazione, nonché vizi di motivazione e di quantificazione. Il giudice di prime cure respingeva le opposizioni e la Corte territoriale confermava la decisione, ritenendo tempestiva la contestazione e non maturata la prescrizione in ragione dell’efficacia interruttiva del verbale di ispezione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, respinge la richiesta di rinotifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, ritenendo l’attività ininfluente sull’esito del giudizio perché i ricorsi sono “prima facie” infondati, secondo il principio della ragionevole durata del processo.
Quanto al primo motivo, relativo all’amministratore indicato come Gori Paolo, la Corte chiarisce che il termine di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981 non può decorrere dal verbale di ispezione del 21 gennaio 2010, perché quest’ultimo era accompagnato da una rituale diffida ex art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, che sospende il termine. Inoltre, la Corte ribadisce il principio per cui il momento dell’accertamento va individuato in quello in cui l’autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili, compresi quelli di natura soggettiva, come l’individuazione degli amministratori ratione temporis. Trattandosi di valutazione di merito, adeguatamente motivata, la stessa non è sindacabile in sede di legittimità.
In relazione alle censure sull’efficacia probatoria del verbale INAIL, la Corte le dichiara inammissibili perché dirette a ottenere un riesame del merito e infondate, avendo la Corte territoriale analiticamente descritto la sequenza istruttoria compiuta dalla DTL dal maggio 2009 al gennaio 2010. Gli accertamenti suppletivi risultano giustificati dalle discrasie emerse tra la visura camerale e le comunicazioni della società circa la composizione dell’organo amministrativo, necessari per acquisire la piena cognizione soggettiva delle responsabilità. Ferma la sospensione della decadenza, la durata degli accertamenti è ritenuta congrua e non dilatoria.
La Corte affronta altresì il tema dell’interruzione della prescrizione, richiamando l’orientamento costante per cui ogni atto del procedimento, incluso il verbale di accertamento, costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria, idoneo a costituire in mora il debitore. Ne consegue che la notifica del verbale di ispezione, avvenuta nel gennaio 2010 per violazioni risalenti al febbraio 2005, interrompe la prescrizione quinquennale. Anche l’ultimo motivo, relativo alla determinazione delle sanzioni, è infondato, essendo la motivazione della Corte territoriale chiara e sostenuta da elementi quali la reiterazione della condotta e il numero di lavoratori coinvolti. I ricorsi sono integralmente respinti, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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