Doppia iscrizione all’albo e doppia sanzione disciplinare per lo stesso fatto (Cass. civ. Sez. II n. 4369 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio disciplinare instaurato nei confronti dei professionisti trovano applicazione le regole del processo civile, non quelle del processo penale. Il giudice disciplinare può quindi fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel giudizio penale, anche se conclusosi con estinzione del reato per prescrizione, purché ne esamini direttamente il contenuto e le sottoponga a un autonomo vaglio critico. La doppia iscrizione del professionista a due albi distinti comporta l’esperibilità di due procedimenti disciplinari per la medesima condotta, poiché questa presenta capacità plurioffensiva e lede interessi di categoria differenti. Non si configura pertanto violazione del ne bis in idem, né duplicazione dell’afflittività sanzionatoria.

Il Fatto

Un odontoiatra, iscritto anche all’albo dei medici chirurghi, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per avere agevolato l’esercizio abusivo della professione da parte di un odontotecnico. Nel corso di un accesso della Guardia di finanza, l’odontotecnico era stato trovato nello studio del professionista mentre eseguiva operazioni odontoiatriche su un paziente, utilizzando le attrezzature ivi presenti.

Per gli stessi fatti venivano emesse due distinte delibere sanzionatorie, una dalla Commissione dell’albo dei medici e una da quella dell’albo degli odontoiatri, entrambe di interdizione dalla professione per un anno ai sensi dell’art. 8 della legge n. 175/1992. Il procedimento penale per concorso nell’esercizio abusivo della professione si concludeva con sentenza di estinzione del reato per prescrizione. La Commissione centrale respingeva il ricorso del professionista. Questi ricorreva allora per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla pretesa assenza di autonoma valutazione delle risultanze penali. Le Sezioni Unite n. 4667 del 1998 hanno chiarito che il giudizio disciplinare è retto dalle regole del processo civile. Il giudice disciplinare può dunque utilizzare le prove raccolte in sede penale — anche a seguito di estinzione del reato per prescrizione — purché ne esamini direttamente il contenuto, ricavandolo dalla sentenza o dagli atti, per poi sottoporlo a un proprio vaglio critico svincolato dalla valutazione del giudice penale.

Tale potere è stato legittimamente esercitato: la Commissione è partita dal verbale della Guardia di finanza e ha valorizzato le modalità di gestione dello studio, la permanenza della disponibilità formale in capo al professionista e la facilità di accesso dell’odontotecnico. La Corte richiama sul punto la Sez. III n. 10393 del 2001. La critica di un ragionamento presuntivo non può tradursi nella mera prospettazione di un’inferenza alternativa, senza indicare la violazione dei paradigmi che regolano l’uso degli indizi (Sez. II n. 9054 del 2022).

Sulla prescrizione dell’azione disciplinare, il termine quinquennale dell’art. 51 del d.P.R. n. 221/1950 decorre dalla commissione dell’illecito, ma è interrotto dall’avvio del procedimento penale, riprendendo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale. L’eventuale omissione di pronuncia su tale eccezione non invalida di per sé la decisione, trattandosi di eccezione rilevabile anche in sede di legittimità (Sezioni Unite n. 12447 del 2022). Nella sequenza temporale esaminata, il termine non era ancora decorso.

Il nucleo del provvedimento riguarda la dedotta violazione del ne bis in idem. La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU, che esclude la natura sostanzialmente penale degli illeciti e dei procedimenti disciplinari (Sezioni Unite n. 30312 del 2023). Le sanzioni sono state sì irrogate da organi dello stesso Ordine, ma per violazioni di obblighi deontologici posti a tutela di due professioni distinte. L’unica condotta è caratterizzata da capacità plurioffensiva, idonea a ledere la dignità e il prestigio di entrambi gli albi: le due fattispecie non coincidono e la duplice interdizione è necessitata.

Quanto alla richiesta di una sanzione più lieve, l’art. 8 della legge n. 175/1992 prevede come misura minima l’interdizione per un anno, e l’afflittività non è duplicata perché interdetto è l’esercizio di due attività differenti. Le censure di illegittimità costituzionale del d.P.R. n. 221/1950 sono infine escluse, non essendo individuate le norme asseritamente viziate. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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