L’interpretazione del giudice amministrativo non integra eccesso di potere giurisdizionale (Cass. civ. Sez. Un. n. 33343 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La negazione in concreto della tutela della situazione soggettiva azionata, derivante da erronea interpretazione delle norme sostanziali da parte del giudice amministrativo, non integra eccesso di potere giurisdizionale per rifiuto di giurisdizione ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., poiché l’interpretazione delle norme costituisce il proprium della funzione giurisdizionale. Il controllo sui limiti esterni della giurisdizione non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice speciale, suscettibili di errores in iudicando o in procedendo. Lo sconfinamento nella sfera riservata al legislatore è configurabile solo quando il giudice applichi una norma da lui creata, e non quando si limiti al compito interpretativo, anche se l’attività ermeneutica dia luogo a provvedimento abnorme o comporti stravolgimento delle norme di riferimento.

Il Fatto

Un Comune ha impugnato davanti alle Sezioni Unite, ai sensi degli artt. 362 cod. proc. civ., 110 cod. proc. amm. e 111, comma ottavo, Cost., la sentenza del Consiglio di Stato che aveva rigettato il ricorso di primo grado avverso la delibera dell’Ente di Governo d’Ambito, con cui era stata respinta l’istanza di riconoscimento dei requisiti per continuare a gestire il servizio idrico integrato in forma autonoma e in economia.

Il Consiglio di Stato aveva ritenuto che per “gestioni esistenti” dovessero intendersi solo quelle legittimamente assunte ed erogate, non quelle operanti in via di fatto. Il Comune ha denunciato rifiuto di giurisdizione e sconfinamento nella sfera riservata al legislatore.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile in tutta la sua articolazione. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui la negazione in concreto della tutela per erronea interpretazione delle norme sostanziali non integra eccesso di potere giurisdizionale. Il diverso vizio si configura solo quando il giudice speciale affermi che la situazione soggettiva è in astratto priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

Nella specie, non è ravvisabile alcun diniego in astratto della giurisdizione, poiché la decisione impugnata muove da un’articolata ermeneusi della disciplina implicata, assumendo la nozione di gestioni esistenti — connotata dalla necessità di un previo riconoscimento giuridico — a fattore presupposto della verifica delle caratteristiche richieste ai fini della salvaguardia.

Quanto al secondo mezzo, la Corte ha ribadito che lo sconfinamento nella sfera riservata al legislatore è configurabile solo allorché il giudice abbia applicato una norma da lui creata, esercitando attività di produzione normativa. Non è sufficiente che l’attività ermeneutica abbia dato luogo a provvedimento abnorme o comportato stravolgimento delle norme, poiché in tali casi può profilarsi un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

Il Consiglio di Stato ha ricostruito il quadro della disciplina ricavandone il principio di unicità della gestione — per cui la gestione accentrata è regola e quella autonoma eccezione — e alla luce di tale principio ha interpretato la disposizione applicata al caso concreto. La lettura del Comune, incentrata sulla natura di sanatoria della norma, non si impone come l’unica predicabile, poiché la stessa lettera della legge evidenzia una misura di salvaguardia e non di sanatoria. La Corte ha infine escluso che le pronunce richiamate dal ricorrente inibiscano la verifica sull’esistenza della gestione autonoma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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