Spese di lite e soccombenza valutata sull’esito finale della causa (Cass. civ. Sez. III n. 18549 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con riguardo all’esito finale della lite: è pertanto totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata integralmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito. La facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a motivare espressamente il mancato uso di tale facoltà. Ne consegue che la pronuncia di condanna alle spese, adottata in applicazione del criterio della soccombenza, non è censurabile in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione. Il principio resta fermo anche dopo le modifiche dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., posto che l’obbligo di motivazione riguarda l’ipotesi in cui la compensazione sia disposta e non quella in cui si segua la regola generale dettata dall’art. 91 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, difensore in proprio, conveniva in giudizio la controparte, a sua volta avvocato, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per una serie di comportamenti, tra cui la pretesa falsa testimonianza resa in un altro processo. La domanda veniva rigettata in primo grado e la decisione era confermata in appello, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di giudizio in ragione della soccombenza; veniva invece respinta la domanda di condanna per lite temeraria proposta nei suoi confronti.

Il ricorrente impugna in cassazione la sentenza di appello, articolando cinque motivi e deducendo, in particolare, che il giudice avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della liquidazione delle spese, dell’infondatezza delle eccezioni sollevate dalla controparte. Prima della decisione era stata formulata una proposta di definizione anticipata che prospettava l’inammissibilità del ricorso; il ricorrente chiedeva la fissazione della discussione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 112 e 191 cod. proc. civ., è reputato inammissibile per carenza di chiarezza espositiva e per l’inconcludenza delle argomentazioni: il ricorrente non sviluppa le censure fino a una conclusione comprensibile idonea a indicare le norme violate. La Corte ipotizza che egli mirasse a una compensazione delle spese, ma rileva che tale esito non è neppure esplicitamente richiesto.

Nel merito, la censura è comunque inammissibile. La facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare il mancato esercizio di tale facoltà: la pronuncia di condanna alle spese, adottata in applicazione del criterio della soccombenza, non può essere censurata in cassazione, neppure per difetto di motivazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 14989 del 2005. Il principio opera anche dopo le modifiche dell’art. 92, comma secondo, cod. proc. civ., poiché l’obbligo di motivazione concerne l’ipotesi in cui la compensazione sia disposta e non quella in cui si segua la regola generale dell’art. 91 cod. proc. civ.; essendo stata applicata quest’ultima norma, la censura si fonda su una disposizione non applicata e solo discrezionalmente applicabile.

Il motivo è inoltre infondato, perché contrasta con un orientamento consolidato che il ricorrente non sottopone a critica convincente. Come affermato da Cass. n. 18503 del 2014 e da numerose pronunce successive, il criterio della soccombenza va riferito alla causa nel suo insieme e all’esito finale della lite: è totalmente vittoriosa la parte la cui domanda avversaria sia stata integralmente respinta, senza che rilevi il rigetto di eccezioni processuali o di merito.

Anche i motivi da 2 a 5 difettano di chiarezza espositiva e propongono, inammissibilmente in sede di legittimità, una rilettura dei fatti, con riferimento alla pretesa falsa testimonianza mai accertata. Il ricorso è quindi inammissibile. Poiché la decisione è conforme alla proposta, la Corte applica le statuizioni dell’art. 380-bis, comma terzo, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 27433 del 2023 e n. 27195 del 2023, che vi ravvisano una valutazione legale tipica per la duplice condanna a carico della parte soccombente, configurabile come ipotesi di abuso del processo scevra da automatismi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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