Eccezione di incompetenza territoriale nell’opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. II n. 3678 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., nell’atto di opposizione, che tiene luogo della comparsa di risposta e costituisce quindi la prima difesa utile. In mancanza di tale eccezione il giudice adito non può dichiarare la propria incompetenza per territorio, essendo il relativo potere di rilievo condizionato all’iniziativa della parte. La sentenza che, in assenza di eccezione, statuisca sull’incompetenza territoriale è viziata e deve essere cassata con contestuale declaratoria della competenza del giudice erroneamente spogliatosi.
Il Fatto
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme fondate su fatture. L’ingiunto ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, contestando la nullità della procura alle liti e deducendo l’inadempimento dell’opposta per ritardo nella consegna; in via riconvenzionale ha chiesto il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 574/2023, ha ritenuto di esaminare preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio, ha qualificato come liquide solo le obbligazioni pecuniarie determinate nel titolo o secondo criteri non discrezionali ed escluso che le fatture, documenti di formazione unilaterale, integrassero tale requisito. Si è quindi dichiarato incompetente e ha revocato il decreto ingiuntivo. La società ha proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 20 e 112 cod. proc. civ., oltre alla nullità della sentenza, sostenendo che l’opponente non aveva mai proposto eccezione di incompetenza: la decisione sarebbe pertanto abnorme, perché il giudice ha statuito su questione non devolutagli.
La Corte ritiene il motivo fondato. La lettura dell’atto di citazione in opposizione dimostra che l’opponente aveva chiesto in via preliminare solo l’accertamento della nullità o invalidità della procura alle liti e il rigetto dell’istanza di provvisoria esecutorietà; nel merito aveva dedotto l’inadempimento dell’opposta e, in subordine, la riduzione secondo giustizia ed equità del dovuto; in via riconvenzionale la risoluzione del contratto e il risarcimento. Nessuna eccezione di incompetenza territoriale risulta formulata.
Il Tribunale ha dunque errato nell’affermare che l’opponente avesse preliminarmente eccepito l’incompetenza del giudice del ricorso monitorio. In assenza di eccezione, il giudice non poteva dichiararsi incompetente. La Corte richiama sul punto Cass. n. 4779/2021, secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio deve essere sollevata, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che va inteso come prima difesa utile perché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.
La sentenza impugnata è pertanto cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, davanti al quale le parti sono rimesse nei termini di legge, con regolazione delle spese in sede di merito.
Nota della Redazione
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