Erogazione del mutuo subordinata agli stati di avanzamento lavori (Cass. civ. Sez. I n. 33342 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel mutuo bancario a erogazione differita, la certificazione notarile attestante l’insussistenza di formalità pregiudizievoli anteriori all’iscrizione ipotecaria prova il perfezionamento del contratto, ma non integra il diritto alla concreta erogazione delle somme. Per l’erogazione occorrono, oltre alla richiesta della parte mutuataria, le ulteriori condizioni pattuite, nella specie la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori cui era destinata parte della somma mutuata. La ricostruzione della volontà contrattuale e l’accertamento dell’inadempimento della banca sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione coerente. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo può essere dedotto solo se il fatto, una volta esaminato, sia idoneo a invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
La ricorrente, mutuataria unitamente al coniuge, aveva acquistato un immobile urbano e stipulato con la banca un contratto di mutuo di importo rilevante, destinato in parte al pagamento del prezzo residuo e in parte ai lavori di ultimazione dell’immobile. Secondo la prospettazione attorea, la relazione notarile attestante che l’ipoteca non era preceduta da formalità pregiudizievoli era stata rilasciata, ma la banca non aveva provveduto all’erogazione del residuo. Su domanda dei venditori, il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto di vendita, con condanna della mutuataria alla restituzione del bene e al risarcimento del danno.
Il Tribunale adito aveva accolto la domanda della mutuataria, dichiarando l’inadempimento contrattuale dell’istituto di credito e la risoluzione del mutuo. La Corte di appello, in riforma, aveva invece rigettato l’originaria domanda, ritenendo legittimo il rifiuto della banca: la garanzia ipotecaria era stata incisa dal sequestro penale preventivo e dalla successiva confisca del bene, sopravvenuti prima dell’erogazione. La Corte distrettuale aveva altresì escluso l’inadempimento, poiché l’erogazione doveva avvenire a seguito della presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, mai intervenuta.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Suprema Corte si pronuncia su proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ., che il Collegio integralmente condivide, non risultando efficacemente contestata dalle difese della ricorrente.
Il primo motivo, articolato come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, è dichiarato inammissibile. La ricorrente non ha indicato il fatto storico omesso, il dato da cui ne emerga l’esistenza e il modo e il tempo in cui esso era stato oggetto di discussione, secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, quanto alla produzione documentale, dell’art. 372 cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio per cui sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito quando il ricorrente si limiti a richiamarli senza riprodurli e senza fornire le indicazioni necessarie alla loro individuazione nel fascicolo (Sezioni Unite n. 34469 del 2019). Nella specie, la difesa aveva dedotto la data del sequestro da documenti non specificamente richiamati negli scritti difensivi, mentre il giudice può esaminare i documenti solo se richiamati e non può trarre da essi deduzioni non sollecitate dalla parte.
Sul piano sostanziale, il vizio di motivazione per omesso esame di un mezzo istruttorio rileva solo se il punto investito sia decisivo e la prova non esaminata sia idonea a invalidare con certezza, e non con mera probabilità, le altre risultanze istruttorie. La Corte territoriale aveva fondato il rigetto su un’autonoma e assorbente ragione: l’inadempimento della mutuataria, che non aveva rispettato le condizioni dell’art. 2 del contratto, ossia la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori. La data del sequestro penale è quindi irrilevante ai fini del ragionamento seguito.
Il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ., è dichiarato manifestamente infondato. Il contratto prevedeva la consegna del capitale in unica o più soluzioni o con versamenti rateali in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori. La Corte di appello, cui spetta la ricostruzione del fatto, ha ritenuto che l’erogazione dovesse seguire alla presentazione di tali stati: accertamento coerente con la destinazione di parte delle somme e insindacabile in legittimità, mirando il ricorso a una mera rivalutazione del materiale probatorio.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e, per essere stata la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., all’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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