Interpretazione della scrittura a latere: criterio letterale e obblighi del depositario (Cass. civ. Sez. II n. 13661 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione del contratto, la clausola con cui le parti, a latere del rogito di compravendita, subordinano la consegna al notaio di un assegno in deposito fiduciario alla sistemazione catastale di un cespite va letta secondo il criterio letterale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., quale canone interpretativo primario. Poiché la proprietà del bene era già stata trasferita con l’atto di compravendita, nessuna incertezza residuava tra i paciscenti circa la titolarità del diritto, né il corrispettivo era stato ridotto in ragione di asserite problematiche dominicali. Ne consegue che l’obbligazione assunta dal venditore ha ad oggetto la sola regolarizzazione formale dell’intestazione catastale, senza estendersi ad un accertamento sulla condizione giuridica del bene. Il depositario che si rifiuti di consegnare il titolo in presenza del disaccordo tra i depositanti non è inadempiente, dovendo la restituzione seguire le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1772, primo comma, cod. civ..

Il Fatto

Un venditore aliena un appartamento con annesso torrino e lastrico solare. Contestualmente al rogito, le parti conferiscono al notaio l’incarico di trattenere in deposito fiduciario un assegno di importo pari a diecimila euro, da consegnare alla venditrice al momento della sistemazione catastale del torrino, che la stessa si era impegnata ad assicurare entro sei mesi.

Assolta l’obbligazione, la venditrice chiede la consegna del titolo. Il notaio non vi provvede per l’opposizione dell’acquirente. La domanda, proposta con rito sommario, viene rigettata dal Tribunale nei confronti di entrambe le convenute. La Corte di Appello di Bari respinge i gravami riuniti. La venditrice ricorre per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, che denunciano la falsa applicazione delle regole ermeneutiche. Il ragionamento muove da una premessa non contestata: con l’atto del 21.11.2011 la proprietà del torrino era già stata trasferita all’acquirente. Dunque nessuna incertezza dominicale poteva residuare tra le parti.

Su questa base, la Suprema Corte censura l’opzione del giudice di merito, che aveva attribuito alla clausola un significato ulteriore rispetto al tenore letterale. L’interpretazione secondo cui la sistemazione catastale avrebbe sottinteso anche la soluzione di supposte questioni di proprietà non è coerente né con il criterio letterale, canone primario, né con il senso complessivo dell’operazione negoziale.

Cadono anche le argomentazioni fondate sulla pretesa riduzione del corrispettivo da trecentomila a duecentonovantamila euro. Il rogito indicava il prezzo originario e solo con scrittura separata, redatta in pari data, le parti avevano vincolato l’incasso dell’assegno all’adempimento di una specifica obbligazione. Nessuna riduzione del prezzo, quindi, era stata pattuita.

La Corte esclude invece la violazione dell’art. 1772 cod. civ. Il notaio ha adempiuto alla propria obbligazione di custodia. Il rifiuto di consegnare il titolo non integra inadempimento, poiché la norma prevede che, in caso di disaccordo tra i depositanti, la restituzione avvenga secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Il professionista si era dichiarato disponibile a depositare l’assegno nelle forme indicate dal Tribunale e a spese dei depositanti.

Quanto al secondo motivo, la censura sull’art. 109 cod. proc. civ. è dichiarata inammissibile: il provvedimento di separazione delle cause, ancorché contenuto in sentenza, ha carattere meramente ordinatorio e non decisorio, e non è impugnabile in sede di legittimità. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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