Liquidazione compensi al difensore di parte ammessa al patrocinio (Cass. civ. Sez. II n. 2404 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115 del 2002 non introduce alcuna decadenza a carico del difensore che depositi l’istanza di liquidazione del compenso dopo il provvedimento che chiude la fase, né impedisce al giudice di pronunciarsi su di essa dopo aver deciso nel merito. Gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell’art. 109 d.P.R. n. 115 del 2002, dalla data di presentazione dell’istanza e non da quella della delibera di ammissione. Ne consegue che, ove la richiesta di liquidazione sia proposta con riserva di produrre il provvedimento ammissivo, il giudice deve attivare i poteri istruttori officiosi e non può ritenerne tardiva la produzione.

Il Fatto

Il ricorso è proposto da un’avvocata, difesa personalmente, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 contro due decreti dello stesso Tribunale.

Il primo decreto aveva respinto l’istanza di liquidazione del compenso per la difesa di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di modificazione dei provvedimenti sulla separazione coniugale, per mancanza del provvedimento ammissivo. Il secondo aveva dichiarato inammissibile la successiva istanza, ritenendola una richiesta di revoca del precedente provvedimento. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato, senza attività difensiva.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente, sono accolti. La Corte muove dal quadro normativo degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002: la liquidazione avviene con decreto al termine di ciascuna fase o grado e, se il provvedimento di ammissione interviene dopo la loro definizione, il giudice competente può provvedere anche per le fasi anteriori. La Corte richiama sul punto la Corte cost. n. 10 del 2022.

Il percorso argomentativo si fonda su un orientamento già consolidato: l’art. 83, comma 3-bis, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, non prevede alcuna decadenza per il difensore che abbia depositato l’istanza dopo la chiusura della fase. La norma ha finalità acceleratoria e raccomanda la contestualità del decreto di pagamento con il provvedimento conclusivo (Cass. n. 22448 del 2019; n. 19733 del 2020; n. 7557 del 2023; n. 7550 del 2023; n. 34241 del 2022).

La Corte ribadisce altresì che gli effetti dell’ammissione decorrono dalla presentazione dell’istanza, o dal primo atto in cui interviene il difensore con riserva di produrla entro venti giorni. Diversamente si determinerebbe un pregiudizio per un fatto non addebitabile all’istante, facendo dipendere il diritto dalla durata dell’esame da parte del Consiglio dell’ordine (Cass. n. 3050 del 2021; n. 20710 del 2017).

Da qui la regola operative: se la richiesta di liquidazione è presentata con riserva di produrre il provvedimento ammissivo, il giudice, prima di pronunciare il decreto, deve richiedere al difensore gli atti e i documenti necessari. Nel procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, il giudice deve attivare i poteri istruttori officiosi anche sull’an e non può ritenere tardiva la produzione documentale.

Il ricorso è quindi accolto, l’ordinanza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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