Notifica della sentenza all’ente pubblico e decorrenza del termine breve (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13658 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza di primo grado effettuata presso la sede legale dell’ente pubblico, in persona del legale rappresentante e senza alcun richiamo al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. La domiciliazione presso l’organo della parte non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il difensore, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità del gravame. Nel giudizio di cassazione, il motivo che denuncia un errore processuale prospettandolo come violazione di legge ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. è inammissibile, quando non allega la nullità della decisione derivante dalla relativa violazione.

Il Fatto

Un lavoratore ha ottenuto dal Tribunale di Bari l’accertamento della violazione della disciplina sul contratto a termine e la condanna dell’ASL al pagamento di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. Entrambe le parti hanno impugnato la decisione.

La Corte d’appello di Bari ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, ritenendo la notifica della sentenza di primo grado — avvenuta presso la sede dell’ente — inidonea a far decorrere il termine breve. Nel merito ha elevato l’indennità a sei mensilità, in ragione della durata del rapporto e delle dimensioni dell’azienda sanitaria. La ASL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, incentrati sull’art. 326 cod. proc. civ. e sul vizio di motivazione nella quantificazione dell’indennità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte ricorda che, quando il ricorrente lamenta un errore processuale, non è necessario che richiami espressamente la fattispecie dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., purché il motivo contenga un riferimento univoco alla nullità della decisione derivante dalla violazione (Cass. n. 24247/2016). Nel caso concreto, però, la censura è stata proposta ex art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. e non prospetta alcuna nullità della sentenza o del procedimento.

La Corte osserva poi che il motivo non riproduce la relata di notifica, mentre la sentenza impugnata dà atto che la notifica è avvenuta presso la sede legale dell’ente e non presso il procuratore. L’onere di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 8950/2022, che hanno comunque escluso un’applicazione eccessivamente formalistica del principio di autosufficienza, anche alla luce di Succi e altri c. Italia del 28.10.2021.

La decisione territoriale è conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 23829/2007: la notificazione della sentenza nelle forme degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. fa decorrere il termine breve ex art. 326 cod. proc. civ. non solo per il destinatario, ma anche per il notificante. La Corte ha però escluso tale effetto per la notifica eseguita a un ente pubblico presso la propria sede, in assenza di richiamo al procuratore, perché quella domiciliazione non garantisce che l’atto giunga al rappresentante processuale (Cass. n. 21746/2016, Cass. n. 18211/2018).

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. In materia di sindacato sulla misura dell’indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, la determinazione operata dal giudice di merito tra minimo e massimo è censurabile solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. n. 25484/2019; Cass. n. 1320/2014). La motivazione non è omessa, poiché ancora la quantificazione alle dimensioni dell’ente e alla durata del rapporto, parametro valorizzato anche da Cass. n. 34741/2023. Il ricorso, infine, non si confronta con il giudicato interno formatosi sull’accertamento delle violazioni.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, essendo l’intimato rimasto tale. La Corte dà atto, ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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