Interpretazione del titolo esecutivo secondo morfologia, sintassi e logica (Cass. civ. Sez. III n. 5789 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del titolo esecutivo deve essere condotta secondo le regole della morfologia, della sintassi e della logica, e non può essere distorta per far valere pretese estranee al suo tenore letterale. La statuizione che liquida le spese “a carico delle Aziende … in € 14.719,9 ciascuno” va letta come condanna pro quota di ciascuna amministrazione, con ripartizione in parti uguali, e non come condanna solidale al pagamento dell’intero importo. La mancanza di qualsiasi riferimento a una condanna solidale, alla luce dell’art. 97 c.p.c., conferma la ripartizione in parti uguali. L’eventuale violazione dei minimi tariffari va fatta valere con l’appello contro il titolo, non alterando il testo del titolo esecutivo, operazione che si tradurrebbe in una impugnazione occulta.

Il Fatto

Nel 2016 il capo del Dipartimento Salute di una Regione fu citato dinanzi alla Corte dei conti, insieme ad altri funzionari, per danno erariale conseguente alla mancata riduzione delle Unità Operative di nove aziende sanitarie. Con sentenza n. 35/19 la Corte dei conti rigettò la domanda e liquidò le spese di lite “a carico delle” nove aziende sanitarie “in euro 14.719,9 ciascuno”.

Sei mesi dopo il convenuto cedette il credito per spese di lite a un proprio difensore. Questi, ritenendosi creditore dell’intero importo nei confronti di ciascuna azienda, intimò a una ASL il pagamento di euro 14.719,9. La ASL propose opposizione a precetto, sostenendo che il titolo andava letto come condanna pro quota, pari a un nono della somma. Il Tribunale accolse l’opposizione e la Corte d’appello rigettò il gravame. Il ricorrente ha impugnato per Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che non ha rilievo la sentenza con cui la Corte dei conti, sezione II centrale d’appello, ha interpretato la sentenza n. 35/19, poiché a quella decisione rimase estranea la ASL. Il thema decidendum resta dunque l’interpretazione del titolo esecutivo formato dalla sentenza n. 35/19.

Il motivo è dichiarato manifestamente infondato. L’interpretazione del giudice di merito è giudicata l’unica consentita dalle regole della morfologia: chi volesse condannare più creditrici di genere femminile a pagare ciascuna la medesima somma a un creditore non scriverebbe “condanna le aziende a pagare euro X ciascuno”, ma “condanna ciascuna delle aziende a pagare”.

È l’unica consentita anche dalla sintassi. La Corte valorizza la punteggiatura del titolo: le parole “a carico delle Aziende … IRCSS PASCALE”, racchiuse tra due virgole, formano una proposizione incidentale, in cui “a carico di” funge da locuzione polirematica che regge il complemento di specificazione. Il senso è inequivoco: le spese sono liquidate in euro 14.719,9 per ciascuno dei convenuti e poste a carico delle nove aziende indicate.

La logica completa il percorso. L’assenza di qualsiasi riferimento a una condanna solidale, alla luce dell’art. 97 c.p.c., ha correttamente indotto il giudice di merito a ritenere la condanna avvenuta pro quota e ripartita in parti uguali.

La Corte respinge infine l’argomento del ricorrente sulla misura del compenso rispetto al valore della causa. L’eventuale violazione dei parametri tariffari va fatta valere con l’appello contro il titolo che l’avrebbe compiuta, non distorcendo il testo letterale del titolo esecutivo: operazione che si tradurrebbe in una inammissibile impugnazione occulta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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