Requisito dimensionale dei debiti valutato al momento della dichiarazione di fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 7642 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), l. fall., costituito da un indebitamento complessivo almeno pari a euro 500.000, deve essere valutato, secondo il tenore letterale della norma, solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento e non anche al triennio antecedente il deposito dell’istanza. Tale diversità rispetto alle soglie di cui alle lett. a) e b) non è casuale, come conferma l’uso dell’infinito presente “avere” in luogo dei tempi verbali riferiti al triennio. L’indebitamento va accertato mediante la contabilità intesa in senso ampio, comprensiva di ogni documento, anche di provenienza esterna, idoneo a ricostruire la situazione contabile e finanziaria dell’impresa. I debiti tributari portati da avvisi di accertamento divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento rilevano ai fini del superamento della soglia, indipendentemente dalla loro iscrizione in bilancio.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza depositata il 06.10.2021, ha rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la sentenza del Tribunale di Udine che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di un creditore. Il secondo giudice ha fondato il rigetto su una doppia ratio: il reclamante non aveva dimostrato la corrispondenza al vero dei bilanci; anche ammessa la veridicità dei dati, l’esposizione debitoria al momento della dichiarazione non si esauriva nell’importo indicato nel prospetto, dovendosi aggiungere i debiti portati da due avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per omesso pagamento di imposte, interessi e sanzioni.

Il ricorrente, nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della società, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’impossibilità di produrre le scritture contabili e l’errore sulla rilevanza temporale dei debiti tributari. La curatela ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina unitariamente i motivi, perché rivolti contro le due autonome ragioni del rigetto del reclamo. Il cuore della decisione riguarda la censura sulla seconda ratio: il ricorrente sosteneva che i debiti da avvisi di accertamento, divenuti definitivi solo nel giugno 2021, non dovessero ancora essere registrati in contabilità e non potessero fondare la declaratoria di fallimento.

La censura è ritenuta infondata. La Corte richiama l’art. 1 l. fall. e la giurisprudenza costante (Cass. n. 3158/2018, Cass. n. 17951/2016, Cass. n. 501/2016, Cass. n. 24630/2010), secondo cui la soglia di indebitamento di cui alla lett. c) si confronta con le lett. a) e b) e si valuta solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento. La mancata previsione del triennio per la lett. c), presente invece per le altre soglie, non è casuale; significativo è l’uso dell’infinito presente “avere” rispetto ai tempi riferiti al triennio.

La Corte precisa poi il senso del riferimento alla contabilità contenuto in Cass. n. 3158/2018: essa va intesa in senso ampio, ricomprendendo tutti i documenti che riguardano l’impresa e ne incidono sulla situazione contabile e finanziaria. La norma non richiede che l’indebitamento risulti dalla contabilità al momento della dichiarazione; la stessa lett. b), per i ricavi, usa l’espressione “in qualunque modo risulti”. Richiama altresì Cass. n. 21188/2021, secondo cui conta la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali, comunque raggiungibile, anche mediante documentazione formata da terzi.

Nel caso concreto non è contestato che i debiti portati dagli avvisi di accertamento, tali da superare la soglia di fallibilità, fossero divenuti definitivi prima della dichiarazione di fallimento: ciò basta ai fini della valutazione del requisito dimensionale.

L’infondatezza delle censure contro la seconda ratio rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le doglianze contro la prima, poiché queste non potrebbero comunque condurre alla cassazione (in tal senso Cass. n. 11493 del 2018). La Corte esclude infine ogni rilievo alla sopravvenuta chiusura del fallimento e al decesso del ricorrente, richiamando Cass. n. 25603/2018 e Cass. n. 22194/2021. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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