Interpretazione del titolo di servitù e divieto di aggravio del fondo servente (Cass. civ. Sez. II n. 19844 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di servitù di passaggio, l’interpretazione del titolo costitutivo deve essere condotta secondo il senso letterale delle parole, verificato alla luce dell’intero contesto negoziale ex art. 1362 e ss. cod. civ., nonché dei criteri soggettivi di cui agli artt. 1366 e 1369 cod. civ.. La clausola che consente la sosta sui viali solo per il tempo occorrente al carico e scarico delle auto, vietandola in via ordinaria, è funzionale a garantire il transito dei veicoli e non può essere letta come indice della sola natura pedonale del passaggio. È pertanto illogica e contraddittoria l’interpretazione che, ritenendo il divieto riferito ai soli titolari del fondo servente, ne deduca la natura esclusivamente pedonale della servitù. Il divieto di sosta, in quanto funzionale al libero transito, implica la natura carrabile del passaggio a favore del fondo dominante.
Il Fatto
Alcuni germani, proprietari di unità immobiliari in un fabbricato, convenivano in giudizio i titolari del fondo confinante per far dichiarare l’esistenza di una servitù di passaggio in loro favore e ottenere la condanna al ripristino dello stato dei luoghi, con rimozione del paletto collocato al centro del viale e dei veicoli ivi parcheggiati. La servitù trovava titolo in un atto di divisione del 1985.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello di Napoli respingeva il gravame, qualificando la servitù come solo pedonale ed escludendo la prova dell’impedimento del transito. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione degli artt. 1063, 1065 e 1067 cod. civ. e il contrasto con altra sentenza della medesima Corte d’Appello che aveva qualificato la servitù come carrabile.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione centrale dell’interpretazione del titolo costitutivo della servitù, se essa comprendesse anche il passaggio veicolare o solo quello pedonale. Rileva che altro Collegio della stessa Corte d’Appello, investito della medesima questione, aveva già qualificato la servitù come pedonale e carrabile, e che tale pronuncia era a sua volta oggetto di ricorso per cassazione.
La particolarità del caso risiede nella presenza di due sentenze della Corte d’Appello di Napoli, rese in rapida successione, che hanno interpretato in senso diametralmente opposto lo stesso titolo. Il Collegio, proprio per evitare che il contrasto divenisse definitivo e fonte di revocazione ex art. 395, n. 5), cod. proc. civ., ha trattato i due ricorsi nella medesima camera di consiglio.
La Corte censura l’interpretazione della sentenza impugnata, che ha smentito la precedente pronuncia senza utilizzare gli strumenti di cui agli artt. 295 e 337 cod. proc. civ. e in violazione dei canoni ermeneutici. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la clausola sulla sosta per carico e scarico si riferisse solo ai proprietari del fondo servente, deducendone la natura pedonale della servitù.
Tale lettura è giudicata illogica e contraddittoria: la clausola richiama espressamente il passaggio con le auto, e il divieto di sosta è funzionale proprio a consentire il transito dei veicoli ai titolari del fondo dominante. Non si comprende, osserva la Corte, perché costoro dovrebbero sostare sul viale e trasportare a mano la merce fino al proprio fondo.
Richiamando il principio secondo cui la comune intenzione dei contraenti va ricercata nel senso letterale delle parole, verificato nell’intero contesto negoziale (Sez. II, Ordinanza n. 8940 del 04.04.2024), la Corte accoglie i motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.