Residenza fiscale: il domicilio è il centro degli interessi riconoscibile ai terzi (Cass. civ. Sez. V n. 19843 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza fiscale delle persone fisiche nel territorio dello Stato per le fattispecie verificatesi prima del 1° gennaio 2024, il domicilio di cui all’art. 2, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, vigente ratione temporis e privo di definizione autonoma, coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona. Prevale il luogo in cui la gestione di tali interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari non rivestono ruolo prioritario e rilevano solo unitamente ad altri criteri che attestino univocamente il luogo del più stretto collegamento. La nuova disciplina introdotta dall’art. 1 d.lgs. n. 209/2023 si applica ai soli rapporti sostanziali sorti dal 1° gennaio 2024, in ragione della natura sostanziale della novella e della disposizione intertemporale dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 209/2023.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, anagraficamente residente nel Principato di Monaco, un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per il periodo d’imposta 2009, con cui recuperava a tassazione maggiori redditi. L’atto si fondava su un processo verbale di constatazione con il quale la Guardia di Finanza aveva verificato, per gli anni 2006-2010, che il contribuente aveva mantenuto in Italia il centro dei propri interessi vitali.

Il ricorso del contribuente veniva accolto in primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Gli eredi del contribuente, nel frattempo deceduto, proponevano ricorso per cassazione con due motivi incentrati sulla residenza fiscale e sulle indagini finanziarie.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo applicabile ratione temporis. Poiché il Principato di Monaco era incluso nella black list, operava la presunzione legale relativa di cui all’art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917/1986, con onere a carico del contribuente di provare l’insussistenza dei criteri di collegamento.

I giudici di legittimità escludono l’applicabilità della novella del d.lgs. n. 209/2023, che ha ridescritto il concetto di domicilio e l’onere della prova. La natura sostanziale della modifica e la clausola intertemporale dell’art. 7, comma 1, impediscono di riferirla a fattispecie anteriori, neppure se accertate o giudicate dopo il 1° gennaio 2024.

Sul piano sostanziale la Corte dà continuità all’orientamento consolidato: il domicilio va individuato nel centro degli affari e degli interessi, con prevalenza del luogo di gestione abituale riconoscibile dai terzi. Le relazioni affettive e familiari rilevano solo insieme ad altri criteri, e la loro frammentazione in più Stati conferma la necessità di una valutazione globale di tutti gli interessi.

La Corte richiama la nozione unionale di COMI, quale luogo in cui il debitore gestisce i propri interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi, e la giurisprudenza di legittimità che ha escluso la prevalenza assoluta dei legami personali. Nel caso concreto, il contribuente aveva in Italia interessi patrimoniali riconoscibili, come l’esercizio di cariche sociali in diverse imprese.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile: non si misura con la ratio della sentenza impugnata, sollecita una rivalutazione di merito e non rispetta l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per le medesime ragioni. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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