Autonomia del giudizio di merito rispetto al procedimento cautelare anticipatorio (Cass. civ. Sez. II n. 1120 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema vigente, dopo la modifica dell’art. 669-octies, sesto comma, cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, il procedimento cautelare è necessariamente monofasico e si conclude con l’ordinanza del giudice monocratico o del collegio in sede di reclamo. Il successivo giudizio di merito, pur eventuale, costituisce un processo dichiarativo del tutto autonomo rispetto al procedimento cautelare, non essendone una fase ulteriore. Ne deriva che il vizio di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio cautelare non spiega alcuna influenza sul giudizio di merito, nel quale non si trasferisce la lamentata violazione del contraddittorio, restando la misura cautelare destinata ad essere superata dalla decisione emessa nel processo a cognizione piena.
Il Fatto
Il condominio ricorreva in via d’urgenza al tribunale, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., per ottenere l’accesso nell’unità immobiliare occupata dal ricorrente in qualità di usufruttuario, al fine di individuare ed eliminare la causa di infiltrazioni d’acqua provenienti dall’immobile e pregiudicanti l’appartamento sottostante. Il ricorso veniva notificato a mani di un familiare non convivente; l’usufruttuario restava contumace.
Espletata la consulenza tecnica, che escludeva la provenienza delle infiltrazioni dal discendente condominiale, il tribunale ordinava all’usufruttuario di eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dall’impianto dei bagni dell’appartamento in suo uso. Il reclamo era rigettato. Nel giudizio di merito la domanda era respinta e la corte d’appello rigettava integralmente il gravame, affermando che i provvedimenti d’urgenza perdono efficacia dopo la decisione di merito e che l’eventuale vizio di notificazione del ricorso cautelare non incide sul successivo giudizio. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I due motivi — nullità della sentenza e del procedimento per omissione di pronuncia sul dedotto difetto del diritto di difesa, e violazione delle norme sulla notificazione — sono trattati congiuntamente, perché entrambi attengono al vizio di notificazione del provvedimento cautelare e ai suoi effetti sul contraddittorio. La Suprema Corte li dichiara infondati.
Il Collegio muove dalla novella del 2005, che ha reso stabile la misura cautelare di tipo anticipatorio fino a che non sia sostituita da una sentenza, affrancandone l’efficacia dalla successiva verifica in sede di cognizione. Da qui l’autonomia tra il procedimento cautelare a misura anticipatoria e il giudizio di merito, già affermata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel provvedimento.
Il procedimento cautelare termina con l’ordinanza del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo; il successivo processo di cognizione, invece, richiede un’autonoma domanda di merito. L’inciso finale del sesto comma dell’art. 669-octies cod. proc. civ., che consente a ciascuna parte di «iniziare» il giudizio di merito, conferma che quest’ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare: esso non differisce funzionalmente e strutturalmente da un comune processo dichiarativo.
La stabilità della cautela anticipatoria costringe la parte colpita, che intenda rimuoverne gli effetti, ad instaurare il giudizio di merito, non sottoposto a termini o condizioni. Si tratta però di un’utilità ulteriore, rientrante nella funzione dichiarativa propria di ogni processo di cognizione.
Quanto all’omessa pronuncia attribuita alla corte distrettuale, questa ha correttamente ritenuto superata la fase cautelare: il provvedimento d’urgenza, caratterizzato da strumentalità, provvisorietà e difetto di decisorietà, è destinato ad essere superato dagli altri provvedimenti adottabili nel corso del giudizio. Il giudizio di merito susseguente è del tutto autonomo e non dipende dal procedimento cautelare, dal suo esito né dal rispetto delle relative forme: il processo dichiarativo accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna; il procedimento cautelare dà luogo a un provvedimento non decisorio, che non accerta, non condanna e tecnicamente «non giudica». Ciò esclude in radice la lamentata violazione del diritto di difesa per vizio della notifica del ricorso cautelare. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.