Mandato al tesoriere, obbligo di segnalare istruzioni incongrue (Cass. civ. Sez. III n. 7883 del 22.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto tra ente locale e tesoriere, il mandatario che professionalmente svolge l’attività demandata è tenuto a eseguire le istruzioni con la diligenza propria del rapporto. Ove le istruzioni appaiano incongrue — come due mandati con destinatari e causali diversi ma identico iban — il mandatario non solo deve avvedersi dell’incongruenza, ma deve informare il mandante dell’errore commesso e richiedere nuove istruzioni. La responsabilità del tesoriere non è esclusa dalla mancanza di un obbligo di verifica della correttezza dell’iban, poiché l’obbligo assunto era di effettuare due distinti bonifici a soggetti diversi. La legge n. 11 del 2010, che esonera il prestatore di servizi di pagamento dal controllo di congruità, non incide sull’obbligo di diligenza del mandatario.
Il Fatto
Il comune affida il servizio di tesoreria a una banca, poi incorporata dalla resistente. A seguito di un pignoramento presso terzi subito quale terzo debitore, il comune emette due mandati di pagamento: uno per versare al creditore procedente la somma di 50.934,62 €, l’altro per pagare la residua somma di 5.131,09 € al debitore esecutato, a sua volta creditrice dell’ente.
Il tesoriere accorpa i due mandati ed effettua un unico bonifico in favore del solo debitore esecutato, poiché l’iban indicato nei mandati era quello di quest’ultimo. Il creditore procedente sollecita allora un ulteriore pagamento, che il comune deve stanziare per evitare un secondo pignoramento. Convenuto il tesoriere davanti al Tribunale di Firenze, la domanda di restituzione è rigettata; la decisione è confermata in appello. Il comune ricorre in Cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I giudici di merito avevano escluso l’inadempimento del tesoriere sul presupposto che costui non avesse l’obbligo di verificare la correttezza dell’iban indicato dal comune. Tale obbligo, secondo la sentenza impugnata, non discendeva né dalla convenzione, né dalla normativa speciale, né dalle norme sul mandato; e la legge n. 11 del 2010 aveva poi espressamente esonerato il prestatore di servizi di pagamento dal controllo di congruità.
La Corte ritiene fondati i primi tre motivi, esaminati unitariamente. Il ragionamento dei giudici di merito si è limitato a verificare se sussistesse un obbligo di controllo dell’iban, senza considerare che l’obbligo assunto con il mandato era di effettuare due distinti bonifici a due soggetti diversi, a prescindere dalla correttezza dell’iban di uno di essi. Tale obbligo è stato adempiuto in violazione dei doveri di diligenza propri del mandatario che svolge professionalmente l’attività demandata.
Sul piano pubblicistico, richiamando il principio di diritto già affermato (Cass. 12267/1992; Cass. 1625/1996), il tesoriere esercita un controllo formale sui mandati, verificando la corrispondenza dei dati con i soggetti cui sono riferiti, senza poter sindacare il merito del titolo. Ma anche a prescindere da tale profilo, valgono le norme sul mandato, che impongono di eseguire le istruzioni con la diligenza tipica del rapporto e della professionalità del mandatario.
Nel caso concreto il mandato ricevuto era di effettuare due bonifici a due soggetti diversi per due causali diverse; il mandatario ha invece unificato i mandati. Se a ciò poteva essere indotto dall’unicità dell’iban, vi erano però indicazioni contrarie, costituite dalla diversità dei destinatari e delle causali. La diligenza impone al mandatario che riceva istruzioni incongrue di richiedere nuove istruzioni, rappresentando al mandante l’incongruità (Cass. 20640/2019). Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese; il quarto motivo resta assorbito.
Nota della Redazione
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