Interruzione momentanea del triage integra interruzione di pubblico servizio (Cass. pen. Sez. 6 n. 18507 del 22.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 340 cod. pen. qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o il turbamento del regolare svolgimento di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità. Non è necessario che l’interruzione sia definitiva o che il turbamento sia totale: è sufficiente un’interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante. L’idoneità della condotta a compromettere il sereno e regolare svolgimento di una parte del servizio, come nel caso del personale sanitario costretto a interrompere le proprie mansioni, è elemento sufficiente per la configurabilità del reato. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente le censure dedotte in appello, senza una critica puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Il Fatto

L’imputato, in attesa al pronto soccorso di un ospedale, stanco di aspettare il proprio turno, aveva iniziato a urlare e a brandire la stampella a lui in uso, sbattendola contro il gabbiotto adibito a postazione di guardia, minacciando e oltraggiando i pubblici ufficiali intervenuti e cagionando loro lesioni. La condotta aveva determinato l’interruzione del servizio di triage per diversi minuti, costringendo il personale sanitario a sospendere le proprie mansioni per fronteggiare le violente rimostranze.

Il Tribunale, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 337, 339; 635, comma 2, n. 1, 61 n. 2; 81, 341-bis, 61 n. 2; 582, 585 in relazione all’art. 576 nn. 1 e 5-bis e) 340 cod. pen., concedendo le attenuanti generiche nella massima estensione e condannandolo alla pena sospesa di anni uno di reclusione. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 340 cod. pen. per l’assenza di prova del turbamento del servizio e chiedendo, in subordine, una ulteriore riduzione della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il principio per cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel merito del primo motivo, la Corte ha precisato che l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 340 cod. pen. è integrato da qualsiasi comportamento che provochi l’interruzione o turbi il regolare svolgimento di un servizio pubblico. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che non rileva che l’interruzione sia definitiva o il turbamento totale, essendo sufficiente anche un’interruzione momentanea, purché di durata non irrilevante, o un turbamento relativo, purché non insignificante.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la condotta dell’imputato, che aveva causato l’intervento del servizio di sicurezza e del personale ospedaliero per riportarlo alla calma, avesse concretamente compromesso il regolare svolgimento di una parte del servizio sanitario. La valutazione della Corte di appello, che aveva quantificato in termini di minuti l’interruzione del servizio di triage, è stata ritenuta non illogica, in quanto il personale sanitario era stato costretto a interrompere le proprie mansioni per fronteggiare la situazione.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il giudice di primo grado aveva già applicato le attenuanti generiche nella loro massima estensione, riducendo la pena base da un anno e sei mesi ad un anno di reclusione. La Corte di appello aveva, inoltre, motivatamente sottolineato la gravità e pericolosità della condotta, desumibili dalle modalità e dal luogo del fatto, ritenendo la pena irrogata proporzionata al disvalore penale della condotta stessa.

La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo un’ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *