Concessione del beneficio con omessa motivazione sul punto annullata (Cass. pen. Sez. 5 n. 9214 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di uno specifico motivo di gravame, si limiti ad affermare la congruità della pena senza fornire alcuna giustificazione, specie quando il giudice di primo grado abbia determinato la sanzione in misura sensibilmente superiore al minimo edittale dopo aver operato il bilanciamento delle circostanze. In tale evenienza, sussiste l’obbligo per il giudice del rinvio di procedere a un nuovo esame sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Il Fatto

Il Tribunale di Termini Imerese condannava l’imputato per il reato di furto aggravato di energia elettrica alla pena di anni uno di reclusione ed euro seicento di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 27 giugno 2025, riformava parzialmente la pronuncia limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, confermandone il resto. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e l’omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente escluso la fondatezza della censura concernente la prescrizione. Il termine massimo per il furto pluriaggravato, quantificato in anni dodici e mesi sei, decorreva dal tempus commissi delicti individuato nell’aprile 2014 e maturava solo nell’ottobre di un periodo successivo, considerate anche le sospensioni. La Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva implicitamente motivato sul punto, avendo esposto le ragioni relative al coimputato, e che non sussisteva alcuna necessità di una specifica confutazione della tesi difensiva.

Risulta invece fondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. La Corte d’Appello, pur investita di uno specifico motivo che lamentava l’assenza di indicazione dei criteri di commisurazione, si è limitata ad affermare la congruità della pena. Il giudice distrettuale avrebbe dovuto rilevare che il primo giudice, dopo l’equivalenza tra attenuanti e aggravanti, aveva fissato la pena in misura doppia rispetto al minimo edittale, pari a sei mesi di reclusione, senza fornire alcuna giustificazione per lo scostamento.

L’omessa motivazione è stata ritenuta tanto più evidente in considerazione del rilievo del discostamento dal minimo. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, rigettando il ricorso nel resto.

La decisione riafferma l’obbligo motivazionale quale presidio essenziale della funzione rieducativa della pena; la determinazione della sanzione non può essere espressa in forma meramente assertiva, ma deve essere sorretta da una valutazione visibile dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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