Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale sulle spese (Cass. civ. Sez. I n. 22015 del 05.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La chiusura del fallimento, sopravvenuta nel giudizio di legittimità per l’integrale esecuzione del concordato fallimentare omologato, determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno dell’interesse a un risultato utile giuridicamente apprezzabile. La pronuncia va emessa anche d’ufficio, ogni qual volta sopravvenga una situazione che elimini l’esigenza dell’intervento del giudice. Il giudice che la dichiara è tuttavia tenuto a pronunciare sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, mediante una ricognizione della probabilità di accoglimento o rigetto della domanda basata su criteri di verosimiglianza. A tal fine i motivi di ricorso vanno scrutinati, sia pure al limitato scopo di decidere sulle spese.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il reclamo avverso la dichiarazione del proprio fallimento, dopo aver revocato, ai sensi dell’art. 173 l.fall., il decreto di ammissione al concordato preventivo in continuità indiretta. Il tribunale aveva ritenuto che l’apporto presentato come finanza esterna configurasse in realtà un’offerta di acquisto dell’azienda, con alterazione delle cause legittime di prelazione.
Nel corso del giudizio di legittimità sopravviene la chiusura della procedura fallimentare, a seguito dell’integrale esecuzione del concordato fallimentare omologato. Ricorrente e controricorrente chiedono la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che dal decreto del tribunale risulta disposta la chiusura della procedura fallimentare per integrale esecuzione del concordato omologato. Il documento è producibile ex art. 372 cod. proc. civ., trattandosi di atto idoneo a evidenziare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.
La chiusura del fallimento giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto dalle parti, e la pronuncia va resa anche d’ufficio quando sopravvenga una situazione che faccia venir meno l’esigenza di un risultato utile, determinando il sopravvenuto difetto di interesse ad agire e contraddire.
Il giudice che dichiara la cessazione deve comunque provvedere sulle spese di giudizio secondo la soccombenza virtuale, sulla base di una valutazione di verosimiglianza circa la probabilità di accoglimento o rigetto della domanda. I motivi vengono perciò scrutinati al solo fine di decidere sulle spese.
Il secondo motivo è inammissibile: si limita a riprodurre la proposta integrativa, senza indicare i vizi interpretativi in cui sarebbe incorsa la corte, e mira a un accertamento in fatto diverso da quello del merito, non sindacabile se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Resta assorbito il primo mezzo.
Il terzo motivo è inammissibile: contesta in modo assertivo il contrario accertamento della corte, secondo cui la debitrice aveva ricevuto rituale comunicazione del sub-procedimento ex art. 173 l.fall., svoltosi in tre udienze alle quali aveva partecipato con due integrazioni al piano. Il proponente non ha diritto a un nuovo termine per ogni aspetto di inammissibilità non previamente eccepito. Anche il quarto motivo non supera il vaglio: la censura sulla legittimazione non coglie la ratio decidendi fondata sull’esigibilità del credito relativo alla seconda rata, scaduta prima dell’apertura della procedura; l’altra si risolve in una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
Accertata l’inammissibilità di tutti i motivi e la conseguente soccombenza virtuale della ricorrente, le spese di legittimità sono poste a suo carico e liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente.
Nota della Redazione
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