Interruzione per evento personale non si estende ai litisconsorti facoltativi (Cass. civ. Sez. III n. 19577 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di trattazione unitaria o riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, con conseguente litisconsorzio facoltativo, l’evento interruttivo che colpisce una sola parte non si propaga alle altre. L’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito. Ne deriva che le altre parti non sono tenute a riassumere il processo, né può essere dichiarata l’estinzione dell’intero giudizio per la mancata riassunzione. Il giudice, ove non abbia esercitato il potere di separazione ex art. 103, secondo comma, cod. proc. civ., deve disporre la prosecuzione del processo nei confronti dei litisconsorti non incisi dall’evento; l’estinzione si verifica nei soli confronti della parte colpita.

Il Fatto

Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratrice speciale di un istituto di credito, otteneva dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Castelfranco Veneto, un decreto ingiuntivo nei confronti di una società e di due garanti per il pagamento di un importo di Euro 142.114,36, oltre interessi e spese. La società e i due soggetti proponevano un’unica opposizione.

Nel corso del giudizio sopravvenivano il fallimento della società e il decesso di uno dei garanti; il Tribunale dichiarava l’interruzione del processo. Decorso il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione senza alcuna richiesta, il creditore chiedeva l’estinzione, che il Tribunale dichiarava con ordinanza. Il garante superstite impugnava l’ordinanza sostenendo che l’evento interruttivo non lo riguardava e che il processo doveva proseguire nei suoi confronti. La Corte d’Appello di Venezia respingeva il gravame, rilevando l’inerzia dell’appellante. Avverso la sentenza il garante proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 103, 177, primo comma, 300, 302, 303 e 305 cod. proc. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che l’evento interruttivo, riferibile ad alcune parti, si fosse trasmesso anche a lui, pur trattandosi di cause scindibili e di litisconsorzio facoltativo.

Il giudice di legittimità richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15142 del 5 luglio 2007: quando si verifica un evento interruttivo che riguarda una delle parti di una o più cause connesse, l’interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito. Non è necessaria né automatica la separazione del processo interrotto dagli altri, che non devono subire alcuna stasi, salvo il potere del giudice ex art. 103, secondo comma, cod. proc. civ. di disporre la separazione.

La Corte valorizza la funzione dell’istituto, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 249 del 18 giugno 2003; Corte cost. n. 109 del 26 gennaio 2005; Corte cost. n. 139 del 12 dicembre 1967): l’interruzione è finalizzata esclusivamente alla tutela della parte colpita dall’evento, la quale, anche se costituita, potrebbe essere pregiudicata nel suo diritto di azione o di difesa dalla prosecuzione del processo.

Da ciò discende che, quando l’evento riguarda una sola parte, solo su di essa incombe l’onere di riassunzione. Le altre parti, non incise dall’evento, non hanno alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loro confronti non è in stasi e hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente la loro pretesa. Il giudice, ove non abbia esercitato il potere di separazione, deve disporre la prosecuzione del processo tra le parti non colpite.

Applicando il principio, la Corte rileva che l’effetto interruttivo ex art. 43 legge fallimentare ha rilievo solo sulla posizione processuale del creditore e del debitore fallito e non si propaga alle domande delle parti che non hanno perso la capacità di stare in giudizio (Cass., Sez. III, ordinanza n. 9960 del 20 aprile 2017; Sez. Un. n. 9686 del 22 aprile 2013). In caso di cumulo di cause scindibili, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell’interesse della parte colpita, l’estinzione si verifica nei soli confronti di quest’ultima, continuando il processo verso gli altri litisconsorti (Cass. n. 8123 del 2020; Cass. n. 4684 del 2020).

Nel caso di specie, trattandosi di cause scindibili, la Corte ritiene errata la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi dopo l’interruzione. Il giudice avrebbe dovuto disporre l’estinzione parziale nei confronti della società e dell’altro garante e la prosecuzione del giudizio verso il ricorrente. Assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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