Distanze legali inderogabili salvo piano planovolumetrico funzionale al governo del territorio (Cass. civ. Sez. II n. 1818 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deroga alle distanze legali tra edifici prevista dall’art. 9, ultimo comma, d.m. n. 1444/1968 è ammessa solo quando la previsione planovolumetrica sia inserita in uno strumento urbanistico funzionale a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio, in coerenza con il governo del territorio. Il primo comma del citato art. 9 ha efficacia precettiva immediata e inderogabile, essendo posto a tutela di interessi pubblici di igiene e sicurezza. Ne consegue che la previsione locale derogatoria adottata in assenza di tale finalità pubblica è illegittima e va disapplicata dal giudice ordinario, ai sensi dell’art. 5 l. n. 2248/1865, All. E, quale antecedente logico della decisione sul diritto soggettivo. La clausola negoziale che stabilisca distanze inferiori a quelle legali è nulla e viene sostituita di diritto ai sensi dell’art. 1419, secondo comma, cod. civ.

Il Fatto

La società attrice, titolare di un edificio, conveniva in giudizio i proprietari di un fondo confinante per ottenere la manutenzione del possesso e la riduzione della nuova costruzione a dieci metri dalla facciata esterna del proprio fabbricato, oltre al risarcimento del danno. I convenuti opponevano una clausola negoziale, contenuta nell’atto di compravendita del fondo, con cui il venditore, loro dante causa, si era riservato la facoltà di edificare in deroga alle distanze legali.

Il Tribunale accoglieva la domanda, ravvisando la nullità della clausola; la Corte d’appello confermava, richiamando l’inderogabilità dell’art. 9, primo comma, d.m. n. 1444/1968 e la conseguente illegittimità delle fonti locali che avevano consentito la deroga. Avverso tale pronuncia la parte soccombente proponeva ricorso per cassazione, dolendosi del fatto che il giudice ordinario avesse disapplicato un atto amministrativo ritenuto conforme al piano planovolumetrico e validato dal giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso, articolato in un unico motivo esposto in forma discorsiva e privo dell’indicazione puntuale del parametro processuale. Ricorda che il ricorso per cassazione deve essere riconducibile, in modo immediato e inequivocabile, a uno dei motivi dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. Anche senza formule sacramentali, occorre che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati. Nel caso concreto, pur segnalando la scarsa specificità dell’esposizione, la Corte ritiene la doglianza ammissibile, individuando la critica centrale nella falsa applicazione dell’art. 5 l. n. 2248/1865, All. E e dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, in correlazione con l’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte conferma l’inderogabilità del primo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, posto a presidio di interessi pubblici di igiene e sicurezza e non del solo diritto dominicale. La deroga dell’ultimo comma presuppone che la previsione planovolumetrica riguardi gruppi di edifici e definisca un assetto unitario, come ha chiarito la giurisprudenza costituzionale richiamata (sentenza n. 41 del 2007 e successive). Difetta pertanto la finalità di governo del territorio quando la deroga sia contenuta in un progetto riferito a un’area circoscritta, privo di opere di urbanizzazione.

Su questa base la Corte esamina il profilo della disapplicazione. Il provvedimento amministrativo disapplicato dal giudice non costituisce oggetto della controversia: su di esso non si fonda il diritto dedotto in giudizio, ma è strumento conosciuto incidenter tantum nel percorso logico della decisione. Essendo affetto da violazione di legge, esso è disapplicabile ex art. 5 l. n. 2248/1865, All. E, restando estranea ogni valutazione di merito. La sentenza del giudice amministrativo, inoltre, non ha efficacia di giudicato nei rapporti tra privati, riguardando il solo profilo pubblicistico del rapporto tra costruttore e amministrazione.

Il Collegio rileva infine che il progetto planovolumetrico posto a fondamento del ricorso è stato definitivamente annullato dal Consiglio di Stato. La rilevanza della concessione edilizia, del resto, si esaurisce nel rapporto pubblicistico e non si estende ai rapporti tra privati, regolati dal codice civile e dagli strumenti urbanistici locali. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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