Interruzione della prescrizione e notifica dell’atto introduttivo nel rito contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. III App. n. 106 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, che ha ad oggetto il rapporto e non l’atto amministrativo, il termine di prescrizione dei ratei matura nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 2 r.d.l. n. 295/1939, come sostituito dall’art. 2 l. n. 428/1985. L’effetto interruttivo di cui all’art. 2943 cod. civ. non si produce con il deposito del ricorso giurisdizionale presso la segreteria, ma soltanto con la notificazione dell’atto introduttivo all’amministrazione resistente. La scissione degli effetti della notificazione opera solo quando il diritto non può farsi valere se non con un atto processuale, ipotesi che non ricorre nel rito contabile pensionistico, essendo sempre possibile un atto di costituzione in mora ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ. Non sussistono contrasti giurisprudenziali che giustifichino la rimessione della questione alle Sezioni Riunite.

Il Fatto

Un militare, già titolare di pensione privilegiata di ottava categoria per un’infermità polmonare riconosciuta dipendente da causa di servizio, chiedeva l’accertamento dell’aggravamento di tale patologia e la sua interdipendenza con una diversa infermità uditiva. Domandava il riconoscimento della pensione privilegiata di settima categoria per cumulo, con decorrenza dalla domanda amministrativa e condanna dell’amministrazione al pagamento dei ratei arretrati.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda in punto di spettanza del trattamento, ma accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione, fissando il dies a quo alla data di comunicazione del provvedimento di diniego e rilevando che il primo atto interruttivo era intervenuto oltre il quinquennio. L’interessato proponeva appello, deducendo l’errata applicazione delle norme sulla interruzione della prescrizione nel rito contabile.

La Motivazione della Corte

La Sezione di appello ricostruisce in via preliminare la natura del giudizio pensionistico. Esso verte sul rapporto e non sull’atto amministrativo, come affermato dalla Corte costituzionale in pronunce risalenti: l’atto dell’amministrazione è solo sintomo di un atteggiamento contestativo o favorevole, mentre il vero oggetto è il riconoscimento di un diritto soggettivo. Da ciò deriva che al processo contabile non si applicano i limiti propri dell’azione di impugnazione dell’atto amministrativo.

L’appellante sosteneva che, dopo la riforma del codice di giustizia contabile, il giudizio è introdotto con il deposito del ricorso e che la notificazione avviene solo successivamente, dopo l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza. Da qui la tesi secondo cui l’effetto interruttivo si sarebbe prodotto al momento del deposito, per retroazione degli effetti notificatori, non essendo nella disponibilità della parte l’attività dell’ufficio.

Il Collegio respinge il motivo. Richiamando la pronuncia a Sezioni Unite n. 24822 del 09.12.2015, rileva che la regola della scissione degli effetti opera solo quando il diritto non può farsi valere se non con un atto processuale. Nel caso concreto tale ipotesi non ricorre, poiché il diritto di credito ai ratei pensionistici migliorativi avrebbe potuto essere interrotto con ogni altro atto idoneo a costituire in mora il debitore, ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ., non ostando l’esistenza del decreto di diniego.

Quanto alle pronunce di legittimità invocate dall’appellante, la Corte ne evidenzia l’inconferenza: la sentenza n. 24891 del 2021 riguardava un’azione costitutiva necessaria, quale l’azione revocatoria, del tutto diversa dall’azione di accertamento e condanna qui esercitata. L’ordinanza n. 27944 del 2022, lungi dal confermare la tesi, afferma che la mancata introduzione dell’atto nella sfera del destinatario non consente la produzione dell’effetto interruttivo. Viene richiamato l’orientamento consolidato in tema di rito del lavoro, secondo cui l’effetto interruttivo non si produce con il deposito, ma solo con la notificazione al convenuto.

Il Collegio rigetta quindi l’appello e conferma integralmente la sentenza impugnata, disponendo la compensazione delle spese. Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Riunite, essa è respinta per l’insussistenza di contrasti giurisprudenziali o indirizzi interpretativi difformi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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