Intervento nell’esecuzione interrompe la prescrizione del credito da giudicato (TAR Campania n. 2252 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intervento proposto nel procedimento di esecuzione costituisce domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2943 c.c. e produce l’effetto interruttivo della prescrizione del credito nascente dal giudicato. Tale effetto non è escluso dalla successiva rinuncia all’esecuzione, che non vale a travolgere l’atto interruttivo già compiuto. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condanna l’amministrazione alla penalità di mora, quantificata secondo i criteri del criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 4552/2013 del 1° dicembre 2013 del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro e previdenza, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato a corrispondergli l’importo di € 13.267,39, oltre interessi legali, a titolo di adeguamento dell’indennizzo ex lege n. 210/1992 per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2011.
Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha domandato la fissazione di un termine per l’esecuzione, la nomina di un commissario in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito eccependo la prescrizione del credito, per essere decorsi oltre dieci anni dalla attribuzione del diritto senza alcun atto interruttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione. Il ricorrente ha documentato di aver interrotto la prescrizione mediante la proposizione, in data 6 giugno 2016, di un atto di intervento volto al soddisfacimento del credito nell’ambito di una procedura esecutiva promossa contro il Ministero innanzi al Tribunale di Genova.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione — sez. II, 8 ottobre 2018, n. 24683 — il TAR ha affermato che l’intervento nel procedimento di esecuzione integra domanda proposta nel corso di un giudizio ai sensi dell’art. 2943 c.c. e pertanto interrompe la prescrizione. L’effetto interruttivo non è escluso dalla circostanza che, dopo il deposito del ricorso per intervento, il ricorrente abbia rinunciato all’esecuzione, non rilevando tale vicenda successiva sul piano dell’art. 2945, comma 3, c.c.
Accertata l’infondatezza dell’eccezione, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento e, in caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Dipartimento dell’amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute o un funzionario da lui delegato.
Quanto alla penalità di mora, l’astreinte è stata liquidata nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli già dovuti, in funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a. Il Collegio ha individuato tre criteri: il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario, permanendo il potere concorrente dell’amministrazione (Adunanza Plenaria n. 8/2021); il limite massimo nel 10% dell’importo dovuto in base al giudicato, per evitare che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione (Adunanza Plenaria n. 7/2019).
Le spese di giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione al difensore del ricorrente per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.