Annullati i dinieghi generici di impianti pubblicitari privi di preavviso di rigetto (TAR Puglia n. 163 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari deve essere sorretto da una motivazione specifica, che dia conto delle risultanze dell’istruttoria e delle ragioni concrete di contrasto con la disciplina applicabile. Il generico richiamo a norme di piano o a fonti regolamentari, senza alcuna specificazione, non soddisfa l’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. Il mancato invio della comunicazione di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990 prima dell’adozione del diniego costituisce, ai sensi dell’art. 21-octies della medesima legge, vizio invalidante del provvedimento, salvo che l’amministrazione dimostri il carattere vincolato dell’esito del procedimento. L’integrazione della motivazione operata in giudizio è inammissibile.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Foggia tre istanze per ottenere l’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari in diverse vie cittadine. Dopo un prolungato periodo di inerzia, l’amministrazione comunicava il diniego con tre note, caratterizzate da una motivazione identica, basata sul richiamo agli articoli 1, 16 e 18 del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP), al decreto ministeriale e all’art. 23 del Codice della Strada, senza ulteriori specificazioni. La società impugnava gli atti, deducendo la genericità della motivazione, la mancata comunicazione dei motivi ostativi e l’illegittimità dei presupposti normativi richiamati.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dall’amministrazione, ritenendo sussistente la connessione procedimentale e funzionale tra i tre provvedimenti impugnati, caratterizzati da istanze analoghe, medesima struttura motivazionale e censure sostanzialmente identiche. Il Collegio ha quindi esaminato il merito, ritenendo fondate le contestazioni della società.

In particolare, la sentenza evidenzia che due dei tre dinieghi si limitavano a un richiamo apodittico a norme di carattere generale o a un complesso atto tecnico, senza indicare le specifiche criticità riscontrate nei progetti. Tale motivazione è stata ritenuta generica e non conforme all’obbligo di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Il terzo diniego, pur contenendo un riferimento più circostanziato a una presunta incongruenza dimensionale, risultava comunque basato su una norma del piano erroneamente indicata.

La Corte ha inoltre rilevato che l’amministrazione non ha inviato alla società la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tale omissione ha impedito l’instaurazione del contraddittorio procedimentale, privando la ricorrente della possibilità di presentare osservazioni e di proporre soluzioni alternative. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata valutata come vizio invalidante, non essendo stata dimostrata la natura vincolata del provvedimento finale.

Né vale l’argomento difensivo del Comune, che ha tentato di integrare in giudizio la motivazione, richiamando una norma del regolamento di esecuzione del Codice della Strada mai citata nei provvedimenti. A ciò si aggiunge che la difesa comunale ha sostenuto la superfluità del preavviso, ma la stessa prospettazione dei fatti dimostrava che l’esito negativo non era così evidente come asserito. L’accoglimento del ricorso ha comportato l’annullamento delle note impugnate e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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