Cessazione materia contendere per adempimento tardivo nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1729 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento delle somme dovute intervenuto dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità da conseguire attraverso la pronuncia del giudice. L’accoglimento di tale declaratoria non presuppone l’accertamento della fondatezza della pretesa originaria, ma soltanto la verifica dell’avvenuta soddisfazione dell’interesse azionato. Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere compensate ove il ritardo nell’adempimento dell’amministrazione risulti riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale riguardante il medesimo oggetto, mentre il contributo unificato versato dal ricorrente deve essere comunque rifuso dall’amministrazione soccombente in senso sostanziale.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato che agiva in proprio, proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso il silenzio dell’amministrazione scolastica, la quale non aveva dato esecuzione a due sentenze del giudice del lavoro — del Tribunale di Venezia e del Tribunale di Verona — che avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore, per un importo complessivo di Euro 2.599,54. L’amministrazione intimata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, nel corso del procedimento, il ricorrente aveva documentato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute in data 2 giugno 2026 e 3 giugno 2026, ossia successivamente al deposito del ricorso. Da tale circostanza il Collegio ha tratto la conseguenza che l’interesse sostanziale azionato era venuto integralmente meno, non essendo più necessaria alcuna pronuncia che ordinasse all’amministrazione di provvedere. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., norma che consente al giudice di dichiarare definitivamente chiuso il giudizio quando non residuano questioni da decidere.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione, ritenendo che il ritardo dell’amministrazione nell’adempimento fosse riconducibile, in via prioritaria, alla mole del tutto eccezionale del contenzioso seriale concernente il rilascio del dispositivo digitale. Si tratta di una valutazione equitativa che tiene conto della particolare situazione organizzativa in cui l’amministrazione si era trovata ad operare, tale da giustificare l’esclusione della soccombenza virtuale e la conseguente non ripetibilità delle spese legali in favore del ricorrente.
Il TAR ha tuttavia disposto che l’amministrazione provvedesse a rifondere al ricorrente l’importo del contributo unificato da questi versato per la proposizione del ricorso. Tale statuizione, pur in presenza di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, si fonda sul principio per cui la parte che ha dato causa al giudizio con il proprio inadempimento non può essere esonerata dall’onere di rimborsare le spese forzose sostenute dalla controparte per la tutela delle proprie ragioni.
La decisione conferma l’orientamento per cui, nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento successivo alla notifica del ricorso non determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, bensì cessazione della materia del contendere, con la possibilità per il giudice di regolare il carico delle spese secondo criteri equitativi e di imporre comunque la refusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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