Divisione ereditaria: rileva la sopravvenuta perdita della titolarità dei beni (Cass. civ. Sez. II n. 5920 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di scioglimento della comunione, l’appartenenza dei beni alla comunione deve sussistere non solo alla data di introduzione del giudizio, ovvero quando è sorta la comunione ereditaria, ma deve permanere sino alla definizione della divisione, non potendosi procedere all’apporzionamento di beni che, per effetto di vicende anche intervenute in corso di causa, abbiano perso il carattere della proprietà comune. L’omessa produzione dei certificati ipocatastali non rende improcedibile la domanda di divisione, giacché tale adempimento non è previsto a pena di inammissibilità né quando debba procedersi alla vendita dell’immobile comune. Il giudicato formatosi sulla domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre derivante da preliminare del de cuius spiega efficacia nel giudizio di divisione tra i coeredi, senza che rilevi l’anteriorità della trascrizione della domanda rispetto all’apertura della successione, poiché gli eredi succedono nella posizione del dante causa.
Il Fatto
Con atto di citazione alcuni germani convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, gli altri coeredi chiedendo, previa declaratoria di apertura della successione paterna, la divisione dei beni relitti, il rendiconto delle rendite e la collazione di una somma a carico di una condividente. Il Tribunale approvava il progetto di divisione, accertava i conguagli e condannava i comunisti che avevano goduto in via esclusiva dei beni al pagamento della relativa indennità, rigettando la domanda di collazione.
La Corte d’Appello di Milano rigettava le impugnazioni, riunite, proposte da alcune coeredi e da un altro germano, escludendo che l’omessa produzione dei certificati ipocatastali determinasse l’improcedibilità della domanda e reputando inopponibile ai coeredi l’esito del diverso giudizio in cui era stata chiesta l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di compravendita, perché la domanda era stata trascritta dopo l’apertura della successione. Le soccombenti propongono ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, ritenendo il ricorso conforme ai requisiti di forma-sostanza imposti dall’art. 366 c.p.c., per l’adeguata individuazione dei fatti rilevanti e l’idoneità del contenuto a porre il giudice nella piena consapevolezza delle questioni.
Esaminati congiuntamente i motivi, li ritiene fondati. In via prodromica rileva che questa Corte, con l’ordinanza n. 26833 del 19 settembre 2023, ha rigettato il ricorso proposto da uno dei germani avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva confermato la decisione del Tribunale di Siracusa di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre derivante dal preliminare del 1998, con cui il padre aveva promesso di vendere alle figlie i beni oggetto di causa, anche per la quota della moglie premorta. È quindi intervenuto un giudicato che ha trasferito i beni in favore delle ricorrenti, destinato a spiegare efficacia nel giudizio di divisione, avendo escluso dal novero dei beni ancora ricadenti nella successione quelli oggetto del preliminare, in un giudizio che ha visto partecipi tutte le parti del presente procedimento.
Quanto alla mancata produzione dei certificati ipocatastali, la Corte ricorda che, nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi a trascrizioni e iscrizioni, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità, neppure quando debba procedersi alla vendita dell’immobile comune (Cass. n. 6228/2023; Cass. n. 10067/2020). Le censure colgono invece nel segno quanto al diverso profilo dell’assenza di attuale titolarità dei beni in capo ai condividenti.
Richiamato il principio consolidato secondo cui la prova della comproprietà non è quella rigorosa richiesta in caso di rivendicazione, dovendo la divisione accertare un diritto comune a tutte le parti, la Corte afferma che l’appartenenza dei beni alla comunione deve permanere sino alla definizione della divisione. Il giudicato sulla domanda ex art. 2932 c.c. è quindi destinato a incidere sull’esito del giudizio, anche perché la sentenza catanese ha confermato il trasferimento dei beni non solo per la quota del promittente venditore, ma anche per quella della moglie premorta, nella cui titolarità erano subentrati i germani quali eredi del padre.
Del tutto erronea è poi l’affermazione di inopponibilità fondata sulla trascrizione della domanda in data successiva all’apertura della successione. Vi è assoluta identità tra le parti dei due giudizi, sicché viene meno la possibilità di invocare l’efficacia della trascrizione quale strumento di risoluzione dei conflitti ex art. 2644 c.c., spiegando invece piena efficacia, nei confronti degli eredi, la sentenza che ha dato esecuzione a un impegno contratto in vita dal de cuius. La trascrizione della domanda ex art. 2652, primo comma, n. 2, c.c. rileverebbe solo nel conflitto con un terzo avente causa dal medesimo promittente. Né assume rilievo l’eventuale anteriorità della trascrizione della domanda di divisione ex art. 2646, secondo comma, c.c., non eseguita, poiché la divisione non opera alcun trasferimento di diritti tra i condividenti, i quali non sono successori della collettività né aventi causa tra loro. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.