Spese opposizione decreto pagamento nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. II n. 15774 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, distinto da quello dell’assistito. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento di opposizione e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono regolati dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ., relativi alla responsabilità delle parti per le spese. Il giudizio di opposizione ha natura contenziosa: il giudice che lo accolga deve provvedere sulla liquidazione delle spese, senza che rilevi la formale affermazione in dispositivo del diritto alla loro rifusione.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore di una persona ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Sorveglianza che, accogliendo la sua opposizione al decreto di rigetto della liquidazione dei compensi, aveva omesso di liquidare le spese del giudizio di opposizione.
Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. La questione approda in Cassazione per stabilire se, in caso di accoglimento dell’opposizione, il difensore abbia diritto alla liquidazione delle spese di quel giudizio e a quale disciplina esse siano soggette.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dell’opposizione proposta dal difensore. Il professionista che agisce ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002 non esercita un diritto dell’assistito, ma un proprio diritto soggettivo patrimoniale: la legittimazione è autonoma e riguarda direttamente il compenso.
Da questa premessa discende la conseguenza processuale. Il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento di opposizione e l’eventuale obbligo di rifusione delle spese sono regolati dalle norme sulla responsabilità delle parti per le spese, segnatamente dagli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ. Il Collegio richiama sul punto Cass., sez. 2, n. 4082 del 2024 e Cass., sez. 6-2, n. 7072 del 2018.
Il giudice di merito, osserva la Corte, aveva riconosciuto in dispositivo il diritto del difensore alla liquidazione delle spese del giudizio di opposizione a carico dell’erario, ma non aveva poi effettuato la relativa liquidazione. L’omissione integra la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., perché lascia priva di attuazione una statuizione già affermata nel principio.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. Il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata è cassata quanto alle spese del giudizio di opposizione e il Ministero della Giustizia è condannato al pagamento delle spese di quel giudizio, liquidate nella misura di euro 340,00. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 340,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie, agli esborsi di euro 100,00 e agli accessori di legge, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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