Intimazione di pagamento: contenuto vincolato e assorbimento improprio della prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 8614 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha contenuto vincolato, essendo redatto in conformità al modello ministeriale. È sufficiente che la sua motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, sicché non è configurabile alcun difetto di motivazione. L’omessa sottoscrizione dell’intimazione da parte del funzionario competente non ne comporta l’invalidità, operando la presunzione di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo che ne ha il potere. È invece affetta da omessa pronuncia la sentenza che dichiari assorbito il motivo di appello sulla prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e quella dell’intimazione, trattandosi di questione autonoma non attinente all’atto prodromico divenuto definitivo.

Il Fatto

Il contribuente impugna l’intimazione di pagamento e le relative cartelle esattoriali, dolendosi della mancata prova dell’invio delle raccomandate informative prescritte dalla legge n. 890/1982. La Commissione tributaria provinciale respinge il ricorso; la Commissione tributaria regionale conferma la decisione, negando l’autonoma impugnabilità dell’intimazione per i vizi attinenti al merito della pretesa e considerando assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.

Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’agente della riscossione resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, incentrati sulla regolarità della notifica delle cartelle a mezzo posta, sono dichiarati inammissibili ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., avendo la sentenza impugnata deciso la questione in modo conforme agli orientamenti consolidati, con l’avallo della Corte costituzionale n. 175 del 2018. L’ufficio finanziario, avvalendosi della facoltà di notificazione semplificata a mezzo posta, applica le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982.

Anche il terzo motivo è dichiarato inammissibile: l’intimazione non può essere impugnata per i vizi della cartella prodromica già notificata e non opposta nei termini, salvo che si tratti di atto presupposto non notificato.

Il quarto motivo è invece accolto nei limiti indicati. Quanto al prospettato difetto di motivazione, la Corte ribadisce che l’avviso di intimazione è atto vincolato e che è sufficiente il rinvio alla cartella in precedenza notificata. Le censure sulla sottoscrizione dell’atto sono infondate: l’omessa sottoscrizione non ne determina l’invalidità, operando la presunzione di riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere, con onere di prova contraria a carico del contribuente.

La Corte si sofferma poi sulla figura dell’assorbimento improprio: esso ricorre quando la decisione assorbente esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni, e l’assorbimento erroneamente dichiarato si traduce in omessa pronuncia. La sentenza impugnata aveva ritenuto assorbito il motivo sulla tardività della notifica dell’intimazione, affermando l’inoppugnabilità delle cartelle non opposte.

Tale doglianza attiene però alla prescrizione che si assume maturata tra la notifica delle cartelle e quella dell’intimazione. Non riguardando l’atto prodromico divenuto definitivo, essa era sindacabile per l’interesse del contribuente all’indagine sul decorso del termine, senza che possa configurarsi un rigetto implicito, stante l’autonomia logico-giuridica della questione.

La sentenza è pertanto cassata in accoglimento del quarto motivo, nei limiti indicati, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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