Esterovestizione e giudicato: il socio non è vincolato dalla sentenza non definitiva sulla società (Cass. civ. Sez. 5 n. 3593 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, l’annullamento dell’avviso notificato alla società, disposto con sentenza non definitiva, non spiega alcuna efficacia riflessa di giudicato nel giudizio concernente la posizione del socio. L’accertamento negativo dell’utile extracontabile della società, per poter rimuovere il presupposto del maggior utile da partecipazione, deve essere contenuto in una pronuncia passata in giudicato e attinente al merito della pretesa tributaria, non già in una statuizione viziata da un’efficacia meramente endoprocessuale o provvisoria. Il carattere pregiudicante dell’annullamento dell’accertamento societario ricorre solo all’esito di un giudicato sostanziale, mentre le pronunce di annullamento per vizi del procedimento danno luogo a un giudicato meramente formale, inidoneo a legittimare la caducazione della pretesa erariale nei confronti del socio.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate accertava l’esterovestizione di una società con sede legale a San Marino, riconducibile in via esclusiva al contribuente. Sulla base di tale constatazione, l’Ufficio emetteva avvisi di accertamento sia nei confronti della società, sia nei confronti del socio, recuperando a tassazione i maggiori redditi di capitale ex art. 47 t.u.i.r. per l’anno d’imposta 2008. Il contribuente impugnava l’avviso a sé notificato e la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la fattispecie dell’esterovestizione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, fondava la propria decisione sulla sentenza, emessa in pari data, con cui era stato annullato l’avviso di accertamento nei confronti della società, qualificandola come presupposto logico-giuridico idoneo a “fare stato” nel giudizio concernente il socio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il terzo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 327 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito alla propria statuizione di annullamento dell’avviso alla società l’efficacia di un giudicato “sicuro” nei confronti del socio. Il Collegio rileva l’erroneità di tale impostazione, in quanto la pronuncia favorevole alla società partecipata non era passata in giudicato, essendo stata emessa contestualmente alla sentenza oggetto di gravame e, pertanto, provvisoriamente efficace.
La Corte richiama il proprio consolidato insegnamento, secondo cui efficacia riflessa del giudicato può riconoscersi solo alla sentenza, intervenuta tra l’Amministrazione e la società, che abbia definitivamente accertato l’insussistenza di utili extracontabili, rimuovendo il presupposto del maggior utile da partecipazione conseguito dal socio. Tale efficacia pregiudicante non ricorre, invece, nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento, le quali danno luogo a un giudicato formale e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale. Nel caso di specie, la statuizione della CGT-2 non era definitiva e, pertanto, non poteva “sicuramente fare stato” nel giudizio instaurato dal socio.
La Corte osserva, altresì, che ove la decisione del giudice d’appello fosse interpretata come attributiva di una mera autorità di fatto ex art. 337, secondo comma, c.p.c., rileverebbe in senso dirimente la circostanza che, nella medesima adunanza camerale, la Cassazione aveva provveduto alla cassazione con rinvio della sentenza con cui era stato annullato l’avviso alla società, facendo così venir meno il presupposto decisionale della pronuncia impugnata. In accoglimento del terzo motivo, con assorbimento degli altri, la Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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