Intimazione di pagamento e vizi delle cartelle sottese (Cass. civ. Sez. V n. 26080 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’atto di intimazione di pagamento non consente di far valere vizi propri degli atti presupposti quando le cartelle siano state già contestate in separati giudizi: rispetto a esse opera il divieto del ne bis in idem, che preclude la duplicazione dei giudizi a prescindere dall’esistenza di un giudicato. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, l’avviso di intimazione è sindacabile soltanto per vizi propri, salvo che il contribuente provi di avere conosciuto la pretesa impositiva solo con la sua notificazione. Ove la sentenza impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni autonome, ciascuna idonea a sostenerla, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una contribuente, mediante pec, un’intimazione di pagamento per un importo complessivo conseguente a diverse cartelle esattoriali. La contribuente impugnava l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, eccependo la nullità delle cartelle sottese, l’omessa notificazione, la decadenza dal potere di riscossione e la prescrizione dei crediti.

Il ricorso era rigettato in primo grado e l’appello veniva respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, resistito dall’agente della riscossione con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via logicamente prioritaria, per la loro valenza potenzialmente assorbente, i motivi sulla validità della notifica e sulla motivazione dell’intimazione. Quanto alla notifica a mezzo pec da indirizzo non risultante dai pubblici registri, richiamando Cass. Sez. Un. n. 16979 del 18/05/2022 e Cass. n. 18684 del 3/07/2023, ribadisce che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto dal quale proviene, occorrendo che il contribuente deduca i concreti pregiudizi sostanziali al diritto di difesa.

Quanto alla motivazione per relationem, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 non impone l’allegazione dei documenti dei quali il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza. Nella specie, la maggior parte delle cartelle era stata impugnata in separati procedimenti, con conseguente piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione.

Il profilo centrale riguarda il motivo sulla ritenuta inammissibilità dell’impugnazione. La sentenza di appello si fondava su due rationes decidendi distinte e autonome: l’operatività del ne bis in idem, per avere la contribuente già consumato il diritto di impugnazione, e il disposto dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, che limita il sindacato sull’intimazione ai vizi propri.

La ricorrente ha censurato soltanto la seconda ratio. La Corte, richiamando Cass. n. 8394/2021 e Cass. n. 18641 del 27/07/2017, afferma che l’omessa impugnazione di una delle ragioni autonome rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre, non potendo questa produrre l’annullamento della sentenza.

Le ulteriori censure sono parimenti inammissibili: il quarto motivo cumula violazioni di legge e vizi motivazionali senza distinzione e non specifica le risultanze asseritamente travisate; la prescrizione, eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio, non risulta dedotta con tempestivo motivo in primo grado. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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