Intimazione di pagamento: solo vizi propri, precluso il titolo (TAR Veneto n. 483 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento è atto sollecitatorio e prodromico all’esecuzione forzata, fondato su un titolo esecutivo già formato, quale la cartella di pagamento. Ove l’atto presupposto sia divenuto definitivo per omessa impugnazione o per esito infruttuoso dell’impugnativa, il contribuente può far valere esclusivamente i vizi propri dell’intimazione, restando preclusa la rimessione in discussione dell’an e del quantum del credito cristallizzato nel titolo. La motivazione per relationem all’atto presupposto è legittima, purché il titolo sia specificamente individuato e l’interessato sia posto in condizione di accedervi. Il richiamo alla giurisprudenza europea su profili sostanziali di determinazione del prelievo non consente un sindacato demolitorio mediato né la disapplicazione degli atti presupposti consolidati. Alla pretesa tributaria già accertata e posta in riscossione coattiva si applica il termine prescrizionale ordinario decennale, non il termine quadriennale previsto per le irregolarità che ledono direttamente gli interessi finanziari dell’Unione.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di azienda agricola dedita alla produzione di latte bovino, ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata il 12 maggio 2022, con cui l’Agente della riscossione ha richiesto euro 52.027,38 a titolo di sorte, interessi, anche moratori, e oneri di riscossione. La pretesa riguarda il recupero di prelievi supplementari nel settore lattiero-caseario per le campagne 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, in riferimento alla cartella AGEA notificata il 13 dicembre 2018.

Con il ricorso la parte ha dedotto la contrarietà degli atti al diritto dell’Unione e alla normativa nazionale di settore, la decadenza dal potere di riscossione, la prescrizione della pretesa, la contestazione dell’an e del quantum, la nullità dell’intimazione per mancata indicazione della data di esecutività del residuo ruolo e la carenza di motivazione su interessi e oneri. L’Agente della riscossione ha resistito, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sui profili sostanziali del credito. All’udienza straordinaria del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla natura dell’intimazione di pagamento, atto sollecitatorio che presuppone un titolo esecutivo già formato. Da tale premessa deriva la preclusione: se la cartella è divenuta definitiva, il contribuente può censurare solo i vizi propri dell’intimazione. Richiamando Cass., sez. V, n. 8704 del 2013 e Cons. Stato, sez. III, n. 3910 del 2022, il Collegio dichiara inammissibili tutte le censure che investono la formazione del ruolo, la misura del prelievo e i meccanismi di compensazione praticati da AGEA.

Non muta l’esito il richiamo alla giurisprudenza europea sulla redistribuzione del prelievo. Le pronunce invocate attengono a profili sostanziali di determinazione del tributo e non incidono su norme attributive del potere; una volta inoppugnabile il titolo, non è praticabile un sindacato demolitorio mediato né la disapplicazione degli atti presupposti consolidati.

Quanto ai vizi propri, il Collegio esclude la dedotta carenza di motivazione. La motivazione per relationem è ammessa se il titolo è specificamente individuato e accessibile; nella specie l’intimazione indica gli estremi della cartella e del ruolo, l’importo con distinzione delle voci e la riconducibilità del credito alle campagne richiamate. La mancata allegazione materiale della cartella non inficia la validità dell’atto.

Infondata è anche la nullità per mancata indicazione della data di esecutività del residuo ruolo: l’art. 25, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973 disciplina il contenuto della cartella, non dell’intimazione. L’eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602/1973 attiene alla notificazione della cartella e andava fatta valere avverso il titolo; in ogni caso le sospensioni dei termini disposte dalla legislazione emergenziale escludono la maturazione della decadenza.

Respinta è pure l’eccezione di prescrizione: si applica il termine ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., non il termine quadriennale dell’art. 3 del regolamento (CE) n. 2988/1995, che opera per le irregolarità lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La prescrizione risulta inoltre interrotta e sospesa per gli atti compiuti e per la pendenza del contenzioso sul titolo, con effetto interruttivo-permanente fino al passaggio in giudicato. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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