Introduzione di telefonini in carcere integra reato consumato con lancio del pallone (Cass. pen. Sez. VI n. 33534 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 391-ter, comma 1, cod. pen. si consuma con l’introduzione nello istituto penitenziario del dispositivo idoneo alla comunicazione, essendo la fattispecie costruita a dolo specifico e a consumazione anticipata rispetto alla messa a disposizione del detenuto. Non è pertanto necessario, ai fini della integrrazione del reato, che il dispositivo pervenga nella concreta disponibilità della persona detenuta, né che questa possa materialmente usarlo. Ne consegue che la condotta di chi, dall’esterno, organizza e dirige il lancio del pallone contenente i telefonini risponde a titolo di concorso nel reato consumato, e non già di mero tentativo. La comunicazione intercettata che integri ed esaurisca la fattispecie criminosa costituisce corpo del reato, con conseguente utilizzabilità delle captazioni.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di due imputati per il reato di cui all’art. 391-ter, commi 1 e 3, cod. pen., per avere organizzato e realizzato, mediante il lancio di un pallone da calcio modificato per contenere telefonini, l’ingresso illecito di tali dispositivi in un istituto penitenziario. Uno dei condannati era detenuto nello stesso carcere. Un terzo imputato era condannato per i reati in materia di stupefacenti di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, e 80, lett. g), d.P.R. n. 309/1990, per avere consegnato la sostanza a terzi destinata a un detenuto.

Tutti gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni, il difetto di motivazione, la qualificazione del fatto come tentativo, la sproporzione della pena e l’illegittimità della dichiarazione di delinquenza abituale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della utilizzabilità delle captazioni. I giudici di merito avevano ritenuto inutilizzabili le conversazioni comprese tra il 16 e il 27 febbraio 2022, in ragione dei limiti edittali dello art. 391-ter cod. pen., che non consente le intercettazioni per tale reato. Erano state invece ritenute utilizzabili, come corpo del reato, le captazioni della notte del 28 febbraio 2022, dalle quali emergeva che i due complici interni avevano guidato “in diretta” il lancio del pallone, fornendo al terzo le coordinate essenziali alla riuscita dell’operazione.

La Corte richiama Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, secondo cui la comunicazione registrata costituisce corpo del reato, unitamente al supporto che la contiene, allorché essa integri ed esaurisca la fattispecie criminosa. Nel caso concreto le indicazioni verbali, di per sé integranti reato, ne costituivano corpo e non mera prova. Il ricorrente si era limitato a richiamare l’arresto giurisprudenziale solo nell’intitolazione del motivo, senza confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito.

Il cuore del principio riguarda la struttura della fattispecie. La difesa sosteneva che il concetto di introduzione dovesse includere la concreta disponibilità del dispositivo e che, non essendo i telefoni mai pervenuti al detenuto, il fatto andasse qualificato come tentativo. La Corte respinge questa lettura. Il testo dell’art. 391-ter, comma 1, cod. pen. descrive plurime fattispecie alternative, tra cui quella di chi, fuori dei casi previsti dall’art. 391-bis, indebitamente introduce in un istituto penitenziario lo strumento al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta. Si tratta di fattispecie a dolo specifico e a consumazione anticipata rispetto alla messa a disposizione.

La Corte aggiunge che tale lettura non è preclusa dal terzo comma dello stesso articolo, che punisce il detenuto che “riceve o utilizza” i dispositivi: nulla esclude che tale ipotesi possa essere integrata al di là del concorso nel primo comma. Il legislatore ha inteso costruire una tutela “a campo largo”. Quanto all’idoneità degli atti, la Corte ribadisce che essa va valutata ex ante e non ex post.

Infine, sul trattamento sanzionatorio e sulla delinquenza abituale, la Corte ritiene la motivazione sufficiente. La doppia conforme forma un unico corpo decisionale con la sentenza di primo grado, ove si richiama la lunghissima serie di precedenti penali. Analogamente infondata è la censura sull’aumento per la continuazione, avendo il giudice di merito applicato la recidiva reiterata specifica infraquinquennale nel rispetto dell’art. 81, quarto comma, cod. pen..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *