Morte dell’imputata prima del giudicato: caducazione ex lege delle statuizioni civili (Cass. pen. Sez. VI n. 33535 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, estingue il reato ai sensi dell’art. 150 cod. pen. e comporta la cessazione del rapporto processuale penale e di quello civile nel processo penale. Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e che le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale. In tal caso risulta preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina, riformando la decisione del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere per la tentata concussione contestata perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione, assolvendo l’imputata dall’accusa di abuso d’ufficio per non essere più il fatto previsto dalla legge come reato.

Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 317 e 56 cod. pen. e sostenendo il travisamento probatorio: la persona offesa non aveva mai riferito di essere stata minacciata e, alle affermazioni contestate, non aveva fatto seguito alcun comportamento pregiudizievole.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina il motivo di ricorso, perché nel corso del procedimento è sopravvenuto un fatto estintivo sopravvenuto: la morte dell’imputata, documentata dal certificato rilasciato dal Comune competente e acquisito agli atti.

Il reato è dunque estinto per morte dell’imputato ai sensi dell’art. 150 cod. pen. La conseguenza processuale è l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La Corte chiarisce che, in presenza di una causa estintiva sopravvenuta, resta preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., richiamando sul punto un proprio precedente.

La motivazione si estende agli effetti civili. La morte dell’imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, determina anche la cessazione del rapporto processuale civile nel processo penale: le eventuali statuizioni civilistiche di condanna restano caducate ex lege, senza necessità di apposita dichiarazione da parte del giudice penale. La Corte richiama un precedente sul punto.

Il provvedimento si chiude con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell’imputata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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