Concordato in appello e rinuncia ai motivi precludono il giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VI n. 33533 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento in appello, introdotto dall’art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove. Una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, per effetto dell’effetto devolutivo dell’impugnazione. La definizione con concordato in appello su questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso avverso le sentenze pronunciate a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen., essendo esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.

Il Fatto

Con sentenza del 07.03.2023 il Tribunale di Catania aveva condannato alcuni imputati, in qualità di capi e partecipi, per associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309/1990, oltre che per i reati fine, e un ulteriore imputato per fatti di spaccio.

La Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato in appello delle parti, riqualificava il fatto associativo in quello di cui al comma 6 del medesimo articolo (c.d. piccola associazione) e rideterminava le pene nella misura concordata. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di determinazione della pena, carenza di motivazione, erronea qualificazione giuridica dei fatti e, quanto a un ricorrente, illegittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del patteggiamento in appello e dai suoi effetti sul thema decidendum. Richiamando l’art. 1, comma 56, legge n. 103/2017, il Collegio osserva che, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice resta limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Ne deriva che il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 4, n. 52803 del 14.09.2018, Bouachra, Rv. 274522). Tale principio vale anche con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti (Sez. 6, n. 41254 del 04.07.2019, Leone, Rv. 277196).

Quanto al ricorso che lamenta la mancata motivazione sulla pena concordata, la Corte ribadisce che la definizione con concordato in appello su questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Il Collegio richiama, sul punto, l’insegnamento di Sez. 5, n. 29243 del 04.06.2018, Casero, Rv. 273194, reso in tema di rinuncia all’impugnazione.

Sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la Corte rileva la manifesta infondatezza: la scelta legislativa di semplificare le forme definitorie dell’impugnazione avverso una decisione che recepisce la concorde prospettazione delle parti è ragionevole, tanto più che contro la declaratoria di inammissibilità resta esperibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21.06.2018, Cantarella, Rv. 273920; Sez. 1, ord. n. 32989 del 02.07.2018, Cena, Rv. 273856). Il motivo è pertanto inammissibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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