Inutilizzabilità dei documenti non esibiti all’invito e difesa in proprio dell’Ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 17786 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento con sistema analitico induttivo, la preclusione prevista dall’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 scatta quando la dichiarazione di indisponibilità dei documenti richiesti in esibizione sia non veridica o si concreti in un sostanziale rifiuto, accertabile con qualsiasi mezzo di prova. Non integrano i presupposti della preclusione le dichiarazioni veritiere di indisponibilità ascrivibili a caso fortuito, forza maggiore o colpa. Il metodo analitico induttivo è consentito anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando sussistano presunzioni gravi, precise e concordanti sulla incompletezza della contabilità esaminata. All’Amministrazione finanziaria che si difende in proprio, tramite funzionari autorizzati, spettano i compensi tabellari previsti per la difesa di legale, ridotti del 20%.

Il Fatto

Una società cooperativa era destinataria di un avviso di accertamento con metodo analitico induttivo per l’anno di imposta 2014, preceduto da invito a comparire per chiarimenti e produzione di documentazione. La documentazione veniva fornita, ma l’incontro, dapprima differito, non aveva poi luogo per l’emergenza covid. I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente: il giudice di appello rilevava errori nell’inserimento dei documenti nella cartella “ricorrente” anziché “resistente” da parte dell’Ufficio, poi rimossi dalla segreteria, riconosceva che il giudice di primo grado aveva giudicato senza esaminare documenti prodotti ritualmente in appello, annullava la sentenza di primo grado ma confermava la ripresa a tassazione.

La società ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la violazione dell’art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che nel processo verbale di constatazione non vi fosse alcuna richiesta di ulteriore documentazione oltre quella esibita e non valutata. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: il collegio d’appello dà atto che la contribuente ha partecipato alla formazione del PVC, ritenendosi così assolto il confronto endoprocedimentale, e il processo verbale di constatazione documenta la richiesta dei libri e delle scritture contabili, con espresso avvertimento che il rifiuto o la mancata esibizione comporta l’inutilizzabilità nelle fasi successive.

La Corte ha quindi richiamato l’orientamento secondo cui la preclusione opera in presenza di tre presupposti: la non veridicità della dichiarazione o il suo concretarsi in un sostanziale rifiuto di esibizione, la coscienza e la volontà della dichiarazione, il dolo consistente nella volontà di impedire l’ispezione. Non integrano la preclusione le dichiarazioni veritiere di indisponibilità, non solo se ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabili a colpa, come negligenza o imperizia nella custodia. Poiché tale scriminante non risultava avanzata, opera la presunzione di sostanziale rifiuto (Cass. V n. 21798/2022).

Con il secondo motivo la ricorrente contestava l’applicazione del metodo analitico induttivo in presenza di documentazione parziale. La Corte ha giudicato la censura fuori fuoco: la regolarità formale della contabilità non inibisce l’ulteriore verifica analitica e la valutazione sulla congruenza e documentabilità dei costi realmente sostenuti. Il metodo analitico induttivo è consentito, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, anche con scritture regolarmente tenute, purché contestabili sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano dubitare della completezza e fedeltà della contabilità (Cass. V n. 1347/2019).

Con il terzo motivo si lamentava la liquidazione delle spese in favore dell’Ufficio difeso da propri funzionari. Il motivo è infondato: se in primo grado l’Agenzia non era ritualmente costituita, lo è stata in secondo grado, e all’Amministrazione che si difende in proprio, autorizzata dalla legge tramite i suoi funzionari, spettano i compensi tabellari previsti per la difesa di legale, ridotti del 20% (Cass. V n. 27634/2021).

In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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