La continuazione ex art. 12 comma 5 d.lgs. 472/1997 si applica anche all’omessa dichiarazione per tributi locali (Cass. civ. Sez. 5 n. 6773 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 configura una fattispecie autonoma di cumulo giuridico, applicabile anche alle ipotesi di omessa o infedele dichiarazione relative ai tributi locali. L’omessa presentazione della dichiarazione per più periodi di imposta, pur comportando l’applicabilità delle sanzioni per ciascuna annualità, non osta all’applicazione del regime della continuazione quando le condotte omissive, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell’imponibile e alla liquidazione dell’imposta con riferimento allo stesso tributo, siano tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate. La continuazione si interrompe solo in caso di contestazione della violazione, con la conseguenza che la sua applicazione postula violazioni antecedenti alla notifica dell’atto impositivo.
Il Fatto
Il Comune notificava alla società contribuente plurimi avvisi di accertamento TARI per gli anni dal 2014 al 2019, emessi a seguito di un sopralluogo effettuato per conto dell’ente e volto all’individuazione delle superfici imponibili. La contribuente impugnava gli atti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo la prescrizione, la decadenza, vizi motivazionali e l’errata individuazione delle aree tassabili, evidenziando di aver cessato l’attività produttiva e di provvedere autonomamente allo smaltimento dei rifiuti speciali.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, adita in appello, accoglieva invece il gravame, riconoscendo il diritto alla riduzione della TARI per le aree adibite a lavorazioni industriali e l’applicazione del criterio del cumulo giuridico alle sanzioni. Avverso tale decisione l’ente locale proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’ente locale deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice d’appello non avesse correttamente valutato il verbale di sopralluogo e che avesse esteso la non imponibilità a superfici non coperte dal medesimo, omettendo di considerare la mancata presentazione dell’istanza prevista dal regolamento comunale per il riconoscimento della non tassazione delle aree. La Corte osserva che la censura è infondata, poiché sollecita una rivalutazione delle prove e delle valutazioni di merito operate dal giudice territoriale, non sindacabili in sede di legittimità in assenza di evidenti errori logici o giuridici.
Con il secondo motivo, l’ente deduceva la violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la violazione dell’obbligo di denuncia non ha natura istantanea e che, pertanto, dovesse applicarsi una sanzione per ogni anno di omissione secondo il criterio del cumulo materiale. La Corte, pur confermando che la violazione permane sino alla presentazione di una denuncia valida, richiama il proprio orientamento più recente secondo cui la continuazione di cui al citato art. 12, comma 5, costituisce una fattispecie autonoma di cumulo giuridico.
Tale istituto è applicabile anche all’omessa o infedele dichiarazione per i tributi locali, come la TARI, ove le condotte siano tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate, venendo in rilievo la reiterata omissione che ostacola la determinazione dell’imponibile. La Corte precisa inoltre che, quando le sanzioni siano state irrogate con avvisi notificati contemporaneamente, la continuazione si applica a tutte le violazioni antecedenti alla contestazione, che opera solo per quelle successive. Il ricorso è pertanto respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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