Presunzione distribuzione utili extracontabili ai soci di società a ristretta base (Cass. civ. Sez. V n. 17784 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado. Il fatto noto non è costituito dai maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale. Una volta ritenuta operante la presunzione, spetta al contribuente fornire la prova contraria. Questa può consistere nella dimostrazione che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, ovvero nella prova della sua estraneità assoluta alla gestione e alla vita societaria. Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile, in sede di legittimità, solo quando la motivazione manchi del tutto o sia svolta in modo talmente contraddittorio da non permetterne la riconoscibilità. L’omessa pronuncia su un motivo di appello integra un error in procedendo deducibile esclusivamente come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente, socia di una s.r.l. a ristretta compagine sociale, con il quale, per l’anno di imposta 2010, sono stati accertati, ai fini IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, maggiori redditi da partecipazione per euro 41.985,00, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
La contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla C.t.p. di Salerno, che ha rigettato il ricorso, ritenendo la presunzione non superata. La C.t.r. della Campania ha confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 116 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l’omessa o apparente motivazione della sentenza d’appello in ordine alla prova della mancata percezione degli utili extracontabili, asseritamente offerta mediante l’esibizione delle movimentazioni bancarie.
La Corte ha preliminarmente ricostruito i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la mancanza della stessa è configurabile solo quando la decisione segua alla premessa dell’oggetto del decidere senza alcuna argomentazione, oppure quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum; richiama, in proposito, Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Applicando tale parametro, la Corte ha escluso il vizio: la sentenza impugnata, pur nella sinteticità, statuisce in modo compiuto che la presunzione fondata sulla ristretta base sociale non era stata sufficientemente superata dalla contribuente, la quale non aveva addotto argomenti contrari alla statuizione del giudice di prime cure.
Nel confermare la legittimità della presunzione, l’ordinanza richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di accertamento dei redditi, la presunzione di attribuzione degli utili extracontabili si fonda su una massima di comune esperienza desunta dalla ristrettezza della compagine, che implica conoscenza degli affari sociali e consapevolezza dell’esistenza di utili extra-bilancio. Resta salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria, dimostrando che gli utili sono stati accantonati o reinvestiti, ovvero la propria estraneità alla gestione sociale.
Il secondo motivo, con cui si lamentava l’omessa valutazione dell’idoneità delle movimentazioni bancarie a provare il mancato incasso, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra un error in procedendo, deducibile non già come violazione di norma sostanziale o vizio di motivazione, ma esclusivamente come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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