Inutilizzabilità e vizio di motivazione: onere di specificità del ricorso (Cass. pen. Sez. II n. 2488 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che eccepisce l’inutilizzabilità di un atto processuale ha l’onere di indicare l’incidenza concreta dell’atto contestato sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato; in difetto, il motivo è generico e quindi inammissibile. Il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., deve essere dedotto in modo specifico quanto alla sua natura e non in forma alternativa o cumulativa, poiché la deduzione alternativa di vizi differenti è di per sé indice di genericità. Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in riesame del merito: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, restando l’unico standard la manifesta illogicità, immediatamente e incontestabilmente rilevabile.
Il Fatto
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 23.01.2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi del 24.03.2023, che aveva condannato quattro imputati per i reati di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo l’accusa, gli imputati avevano partecipato a una truffa per la fornitura di pneumatici da parte di una società, mai pagati, sostituendo illegittimamente la propria persona e attribuendosi falso nome. Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso unitario per cassazione, articolando tre motivi.
La difesa ha dedotto la violazione di legge per l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da una coimputata in assenza delle cautele dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché la mancanza di motivazione sulla responsabilità di uno degli imputati.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ribadito che costituisce onere della parte che eccepisca l’inutilizzabilità di atti indicare, pena la genericità, l’incidenza dell’atto contestato sul complessivo compendio indiziario già valutato, così da poterne inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato, richiamando le Sezioni Unite n. 23868 del 23/04/2009 e le Sez. 6 n. 1219 del 12/11/2019. Nel caso concreto il quadro probatorio a carico della dichiarante non era basato sulle ammissioni, poiché la sua partecipazione era ascritta alla sottoscrizione degli assegni in sé.
Il motivo avrebbe inoltre dovuto specificare la rilevanza dell’eccezione nei confronti dei coimputati, essendo incontestato che l’utilizzo dei titoli non fosse da ascriversi alla dichiarante, quanto piuttosto all’entourage familiare, essendo le trattative condotte da un uomo e destinate a beneficiare le attività gestite dagli “uomini di famiglia”.
Sugli ulteriori motivi, la Corte ha ricordato che la sentenza di appello costituisce una doppia conforme, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, richiamando la Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013. Ha poi riaffermato i limiti del giudizio di legittimità: il vizio di motivazione deve essere dedotto in modo specifico quanto alla sua natura, non in forma alternativa o cumulativa, e deve presentare il carattere della essenzialità, richiamando le Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020 e le Sezioni Unite n. 47289 del 24/09/2003.
Alla Corte di legittimità resta preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione, operazioni che la trasformerebbero nell’ennesimo giudice del fatto. L’unico standard in grado di elevare il giudizio sulla motivazione a questione di legittimità è quello della manifesta illogicità, intesa come discontinuità della consequenzialità del ragionamento immediatamente e incontestabilmente rilevabile.
Il secondo motivo è risultato generico, limitandosi a riproporre censure già disattese in appello, a fronte di una motivazione congrua che elenca gli elementi qualificanti della vicenda (Sez. 2 n. 11951 del 29/01/2014). Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione apparente presuppone la mancanza dei requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità, mentre nel caso di specie la motivazione era articolata su due pagine e forniva un inquadramento complessivo della vicenda (Sezioni Unite n. 25932 del 29/05/2008). All’inammissibilità è conseguita la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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