Prescrizione e dies a quo incerto: imposta la data più favorevole all’imputato (Cass. pen. Sez. II n. 2491 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione del reato, quando il dato tecnico o indiziario collochi la commissione del fatto in una parentesi temporale di incertezza non ulteriormente restringibile per via deduttiva o induttiva, il giudice deve individuare il dies a quo nel momento più favorevole all’imputato, in applicazione del principio del favor rei. Il superamento di tale criterio è ammesso solo ove residuino margini di certezza che consentano di addivenire a una data sicura o comunque sufficientemente determinata. È pertanto affetta da manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606 lett. e, cod. proc. pen., la sentenza che, in presenza di una forbice temporale idonea a fondare o escludere la prescrizione, selezioni arbitrariamente la data più prossima all’accertamento e più sfavorevole all’imputato, senza spiegazione logica dell’opzione prescelta.
Il Fatto
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 05/04/2024, confermava la decisione del Tribunale di Palermo del 28 gennaio 2022 che aveva condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, per ricettazione di un ciclomotore risultato rubato l’8 novembre 2005. La difesa proponeva ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo, con cui lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il ricorrente censurava, in particolare, l’erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., avendo i giudici di merito collegato il momento di commissione del reato all’epoca dell’abrasione del telaio, senza argomentare le ragioni di tale conclusione. Anche seguendo il ragionamento della Corte territoriale, che si basava sulle conclusioni del perito, il reato sarebbe comunque risultato prescritto all’epoca della decisione d’appello.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha ritenuto il motivo, pur formulato in forma generica, fondato, per la manifesta illogicità della motivazione sul punto della prescrizione del reato. Il ricorso, invero, riferiva indistintamente i vizi motivazionali dell’art. 606 lett. e, cod. proc. pen., ma il nucleo della censura risultava specifico e meritevole di esame.
La Corte ha osservato che è lo stesso argomento adottato nella sentenza impugnata a dimostrare la necessità di retrodatare l’acquisto della refurtiva a un’epoca potenzialmente anteriore fino a un anno rispetto all’accertamento del reato. Tale collocazione riconduceva l’acquisto al maggio 2013, cioè oltre il decennio costituente il termine massimo di prescrizione per il reato contestato.
Il dato decisivo è l’incertezza manifestata dal perito, che aveva collocato l’epoca di inizio del fenomeno corrosivo tra un anno e una settimana prima dell’acquisto. Di fronte a tale forbice, la Corte territoriale ha arbitrariamente individuato la data di commissione in quella immediatamente anteriore all’accertamento, in spregio del principio del favor rei. La parentesi temporale, non ulteriormente restringibile, partiva da un’epoca in cui la prescrizione non sarebbe maturata per giungere a un’epoca in cui essa sarebbe giunta a compimento.
Richiamando il precedente Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, la Corte ha ribadito che il favor rei nell’individuazione del dies a quo può essere superato solo ove non residuino margini di incertezza, a seguito dell’analisi del fatto o di deduzioni logiche idonee a individuare una data sicura o sufficientemente determinata. Nella specie, l’accertamento tecnico era stato disposto proprio per acquisire elementi certi di datazione: in difetto di tale certezza, il fatto doveva ritenersi prescritto.
Il collegio ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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