Liberazione anticipata nei lavori di pubblica utilità, decide la sorveglianza (Cass. pen. n. 15979/2026)
Principi di diritto (Massima)
La liberazione anticipata può essere riconosciuta anche al condannato ammesso alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. La competenza funzionale a decidere sulla concessione del beneficio spetta al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione che ha applicato o gestisce la pena sostitutiva. Le esigenze sistematiche volte a concentrare presso il giudice dell’esecuzione le decisioni relative al lavoro di pubblica utilità non possono prevalere sul dato normativo che attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza il provvedimento di concessione o diniego della liberazione anticipata. Tale competenza resta ferma anche se l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità è disciplinata autonomamente dalla legge n. 689/1981.
Il Fatto
Un condannato aveva chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento a un periodo di lavoro di pubblica utilità svolto quale pena sostitutiva della pena detentiva. Il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato la propria incompetenza, individuando quale giudice competente il Tribunale che aveva irrogato la pena sostitutiva, in funzione di giudice dell’esecuzione.
Il Tribunale, a sua volta, si era dichiarato incompetente e aveva sollevato conflitto negativo di competenza davanti alla Cassazione. Il contrasto nasceva dalla particolare disciplina del lavoro di pubblica utilità introdotta dal d.lgs. n. 150/2022, che attribuisce al giudice dell’esecuzione ampi poteri di gestione della pena sostitutiva, mentre la disciplina della liberazione anticipata individua nel magistrato di sorveglianza l’autorità competente alla relativa decisione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene ammissibile il conflitto, poiché entrambi i giudici avevano ricusato di prendere cognizione della medesima domanda, determinando una situazione di paralisi procedimentale. Nel merito, la Corte dà continuità all’orientamento già espresso secondo cui la liberazione anticipata è applicabile anche al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la relativa decisione appartiene alla competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.
La Corte prende atto delle ragioni sistematiche prospettate dal Magistrato di sorveglianza. La disciplina del lavoro di pubblica utilità attribuisce infatti al giudice dell’esecuzione competenze sulla concreta esecuzione, sulla modifica delle prescrizioni e sulla declaratoria finale relativa alla pena sostitutiva. Da ciò potrebbe derivare, sul piano sistematico, l’opportunità di concentrare presso il medesimo giudice anche la decisione sulla liberazione anticipata.
Tali argomenti non sono tuttavia sufficienti a superare il dato testuale. La disciplina dell’ordinamento penitenziario attribuisce espressamente al magistrato di sorveglianza il provvedimento che concede o nega il riconoscimento della liberazione anticipata. La Cassazione considera tale previsione inequivoca e non suscettibile di essere derogata in via interpretativa sulla base di esigenze di coerenza del sistema.
La gestione della pena sostitutiva e la decisione sul beneficio penitenziario restano quindi affidate a giudici diversi. La Corte risolve il conflitto dichiarando la competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza e dispone la trasmissione degli atti a tale ufficio per la decisione sull’istanza di liberazione anticipata.
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