Reato continuato: va motivato ogni aumento per i reati satellite (Cass. pen. n. 10937/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione della pena per il reato continuato, il giudice deve indicare l’entità dell’aumento applicato per ciascun reato satellite e fornire una motivazione effettiva sulle ragioni che giustificano ogni incremento. Non è invece necessario quantificare e motivare autonomamente l’incidenza di ciascuna aggravante relativa ai reati satellite, poiché tali circostanze rilevano nell’ambito della complessiva determinazione dell’aumento ex art. 81 c.p. Il giudice deve comunque tenerne conto, insieme ai parametri dell’art. 133 c.p., nella valutazione della concreta gravità delle singole violazioni.
Il Fatto
Nel corso di plurimi giudizi di rinvio veniva rideterminato il trattamento sanzionatorio di un imputato condannato all’ergastolo per omicidio, oltre che per più tentati omicidi e reati in materia di armi, unificati sotto il vincolo della continuazione. Un precedente annullamento aveva escluso la recidiva infraquinquennale, mai contestata, lasciando residuare la recidiva specifica e imponendo una nuova determinazione degli aumenti per i reati satellite.
Il giudice del rinvio stabiliva un aumento di un anno e un mese per ciascun tentato omicidio e di un mese e sette giorni per ciascun reato in materia di armi. La difesa ricorreva per cassazione sostenendo, tra l’altro, che l’esclusione della recidiva infraquinquennale avrebbe dovuto produrre una riduzione più consistente e che la sentenza non avesse specificamente indicato l’incidenza di ciascuna aggravante sui singoli aumenti.
La Motivazione della Corte
La Cassazione delimita anzitutto il perimetro del giudizio di rinvio. L’annullamento precedente aveva riguardato esclusivamente la recidiva infraquinquennale e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Restavano quindi irretrattabili le statuizioni sulla responsabilità per gli altri reati, comprese quelle relative ai delitti in materia di armi. Le sole censure ancora esaminabili riguardavano la misura degli aumenti applicati ai reati satellite.
La Corte ritiene adeguata la motivazione del giudice di rinvio. Gli incrementi erano stati spiegati facendo riferimento all’estrema gravità dei fatti, alla violenza dell’azione, alle modalità esecutive e al contributo prestato dall’imputato. Il giudice aveva inoltre verificato l’eventuale esistenza di elementi favorevoli, escludendo che la confessione, la mancata collaborazione o le dichiarazioni rese in altri procedimenti potessero giustificare una riduzione ulteriore della pena.
Quanto alla mancata indicazione dell’aumento autonomamente riferibile alla recidiva e alle altre aggravanti, la Cassazione esclude la sussistenza di un vizio. L’onere motivazionale riguarda la determinazione della pena per il reato più grave e l’aumento concretamente applicato per ciascun reato satellite. Non è invece richiesta una separata quantificazione dell’incidenza di ogni singola circostanza aggravante relativa al reato satellite.
Ciò non significa che le aggravanti siano irrilevanti. Nel reato continuato il giudizio di comparazione tra circostanze opera sul reato più grave, mentre quelle riguardanti i reati satellite devono essere considerate nella determinazione dell’aumento ex art. 81 c.p. Il giudice deve quindi spiegare l’entità dei singoli incrementi tenendo conto del quadro edittale, delle circostanze e degli elementi dell’art. 133 c.p. Nel caso concreto tale obbligo era stato assolto attraverso una motivazione ritenuta congrua e specifica sulla gravità delle singole violazioni. Il ricorso viene pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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