Pensione privilegiata: decorrenza dalla domanda se tardiva rispetto al congedo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 115 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata presuppone il collocamento a riposo del militare e sorge con la cessazione dal servizio, anche quando l’infermità non sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio in tale momento. La decorrenza economica del trattamento segue regole proprie: se la domanda è presentata entro due anni dal congedo, il trattamento decorre dal giorno del congedo stesso; se è presentata oltre tale termine, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione, ex art. 191, comma 3, del DPR n. 1092/1973. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di verifica, intervenuto dopo il congedo, non sposta il dies a quo, perché quel procedimento è unico e vale per più benefici, ma la pensione privilegiata segue norme autonome che distinguono insorgenza del diritto e sua decorrenza. Il termine biennale configura una decadenza sostanziale che non estingue il diritto a pensione, ma solo il pagamento dei ratei maturati anteriormente.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale della Marina Militare, è stato dichiarato non più idoneo al servizio militare per una patologia non riconosciuta dipendente da causa di servizio ed è transitato nei ruoli civili del Ministero della Difesa. In seguito ha chiesto il riconoscimento di una diversa infermità come derivata da causa di servizio: il Comitato di verifica si è pronunciato favorevolmente e il Ministero ha concesso l’equo indennizzo.

Con domanda presentata all’INPS nel dicembre 2022, il ricorrente ha chiesto la pensione diretta di privilegio. L’Istituto l’ha liquidata dall’ottava categoria con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, in applicazione dell’art. 191 del DPR n. 1092/1973. Il ricorrente ha agito per ottenere una decorrenza anteriore, dalla data del transito nei ruoli civili, con arretrati, tredicesime, interessi e rivalutazione, deducendo l’illegittimità costituzionale della disciplina.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Corte accoglie l’eccezione del Ministero della Difesa e ne dichiara il difetto di legittimazione passiva. Il ricorrente è cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 2010, data dalla quale l’INPDAP, ora INPS, è subentrato nella gestione delle attività pensionistiche del personale delle Forze Armate: ogni pretesa relativa al trattamento pensionistico va quindi avanzata verso l’Istituto.

Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce il sistema degli artt. 191 e 167 del DPR n. 1092/1973: il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio solo quando il dipendente è cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio; in ogni altro caso è liquidato a domanda. Poiché il ricorrente è cessato per una patologia non riconosciuta come causa di servizio, si applica la disciplina della domanda.

Il punto centrale riguarda il dies a quo. La Corte distingue l’insorgenza del diritto, che coincide con la cessazione dal servizio, dalla sua decorrenza economica. Poiché la domanda è stata trasmessa il 28.12.2022, oltre due anni dal congedo militare, l’INPS ha correttamente liquidato il trattamento dal primo giorno del mese successivo, secondo l’art. 191, comma 3.

Non rileva che il Comitato di verifica si sia pronunciato sulla dipendenza da causa di servizio dopo il congedo. Il procedimento di accertamento del nesso causale, disciplinato dall’art. 12 del DPR n. 461/2001, è unico e definitivo per equo indennizzo, spese di cura e pensione privilegiata; ma la sua apertura non anticipa la decorrenza del trattamento pensionistico, che segue regole autonome.

Quanto ai profili di costituzionalità, la Corte ritiene la questione manifestamente infondata. Il termine biennale configura una decadenza sostanziale che colpisce il pagamento dei ratei anteriori, non il diritto a pensione: l’onere di attivarsi entro il termine grava in modo identico su tutti i pensionati, qualunque sia lo stato del procedimento di accertamento sanitario, così da escludere la violazione dell’art. 3 Cost. È del pari insussistente il contrasto con l’art. 97 Cost., non costituendo aggravamento la semplice presentazione di una domanda prevista dalla legge. Il ricorso è respinto, con estromissione del Ministero e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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