Incentivi funzioni tecniche solo ai collaboratori interni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 369 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 e già dall’art. 113 del d.lgs. 50/2016 spettano esclusivamente al personale legato da rapporto di lavoro dipendente con l’amministrazione aggiudicatrice. Le attività di collaborazione incentivabili sono pertanto solo quelle svolte in favore di altri dipendenti pubblici, compresi il responsabile unico del progetto e i responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento. Il supporto e la collaborazione resi a professionisti esterni incaricati di progettazione, direzione lavori o collaudo rientrano nelle ordinarie prestazioni lavorative e non danno diritto ad alcun compenso incentivante. A nulla rileva un eventuale atto formale di nomina del dipendente a collaborare con il professionista esterno, inidoneo a modificare presupposti e requisiti di attribuzione degli incentivi.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune, tramite il CAL, chiede alla Sezione regionale di controllo un parere sull’ambito applicativo degli incentivi per le funzioni tecniche. L’ente ha approvato nel 2024 un regolamento interno che destina il fondo a tutti i dipendenti, compresi i collaboratori a supporto delle attività tecniche.

In relazione a un intervento finanziato dal PNRR, le diverse fasi del progetto (progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, gestione della gara, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza, collaudo) sono state affidate a professionisti esterni, coadiuvati da collaboratori tecnici e amministrativi interni alla stazione appaltante. Il quesito è se l’ente possa liquidare gli incentivi anche a questi collaboratori e, in caso positivo, se sia possibile disapplicare la clausola regolamentare che qualifica come economie di spesa le quote corrispondenti a prestazioni affidate all’esterno.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità del quesito. La richiesta è soggettivamente legittimata, essendo sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice e rappresentante legale dell’ente. Sotto il profilo oggettivo, la materia degli incentivi rientra nella nozione dinamica di contabilità pubblica, e i quesiti sono formulati in termini generali e astratti, senza interferire con scelte discrezionali dell’amministrazione.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’istituto richiamando la disciplina dell’art. 45 del Codice dei contratti pubblici, che destina le risorse alle funzioni tecniche svolte dal proprio personale, specificate nell’allegato I.10. Tra le attività incentivabili figura espressamente la collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto, nonché dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento.

Su questa base la risposta al primo quesito è positiva: gli incentivi possono essere erogati anche ai collaboratori tecnici o amministrativi, purché abbiano effettivamente svolto le attività indicate e la collaborazione abbia un contenuto professionale di tipo tecnico. Vale il principio in claris non fit interpretatio.

Di segno opposto è la risposta al secondo quesito. La Corte osserva che gli incentivi sono riconosciuti unicamente al personale che abbia prestato supporto ad altri dipendenti dell’ente. La limitazione si ricava dal riferimento ai collaboratori del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche per attività svolte all’interno dell’amministrazione. Il correttivo ha sostituito “dipendenti” con “personale”, ampliando l’ambito ai dirigenti, ma i destinatari restano il personale proprio dell’ente.

Non sono ammesse interpretazioni estensive, che eluderebbero la ratio della norma: promuovere le professionalità interne e ridurre la spesa evitando il ricorso all’esterno. Il supporto ai professionisti esterni è ricompreso nell’ordinaria attività di servizio e, per sua natura, marginale; diversamente si duplicherebbe la spesa, sommando retribuzioni interne e compensi professionali esterni.

La Corte richiama l’art. 45, comma 4, ultimo alinea, secondo cui le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno costituiscono economie di spesa, a conferma che le attività incentivabili sono solo quelle interne. Un eventuale atto di nomina del dipendente a collaborare con il professionista esterno non modifica presupposti e requisiti dei compensi. La Sezione richiama infine il parere del MIT n. 3418 del 13 maggio 2025 e precisa che il margine d’azione dell’ente è così limitato da attivare l’esimente degli artt. 69, comma 2, e 95, comma 4, d.lgs. 174/2016 per i fatti compiuti nel rispetto del parere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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